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Sicilia, deliberazione n. 81 e 82 – Assunzioni obbligatorie categorie protette


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di procedere a nuove assunzioni, chiedendo in particolare se le assunzioni obbligatorie delle categorie protette ai sensi della legge 68/1999 siano sottratte dai vincoli assunzionali e limitazioni della spesa di personale.

I magistrati contabili della Sicilia, con le deliberazione n. 81 e 82 del 2012, pubblicate sul sito della sezione regionale di controllo l’11 dicembre hanno rilevato che la giurisprudenza pressoché unanime della Corte affermatasi in sede consultiva a livello nazionale ritiene che la spesa relativa all’assunzione di categorie protette, nel limite del completamento della quota d’obbligo, sia esclusa dal computo  della spesa di personale ex articolo 1 comma 557 e comma 562 della legge 296/2006 e s.m.i., in quanto la cogenza dell’obbligo di assunzione esclude margini di autonoma determinazione ai fini della comprimibilità dei relativi costi.

Tuttavia, secondo il Collegio, tenuto conto della espressa e chiara volontà del legislatore regionale che ha previsto, anche per questa tipologia di spesa, uno stringente rispetto degli obiettivi di finanza pubblica di cui al comma 557 dell’art. 1, della legge n. 296/2006, le spese per assunzioni delle cc.dd. categorie protette non possano più, a decorrere dalla data di entrata in vigore della predetta legge regionale, essere escluse ai fini dell’applicazione delle misure di contenimento di cui all’art. 1, comma 557, della legge n. 296 del 2006 e successive modifiche ed integrazioni.


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