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Abruzzo, del. 272/2022 – Progressioni verticali e spazi assunzionali


Il Vicesindaco di un comune ha chiesto un parere in ordine alla quantificazione delle risorse da destinare a progressioni verticali, secondo quanto previsto dall’art. 3 del d.l. 80/2021 ai fini della verifica della capacità assunzionale dell’ente, ex art. 33, comma 2, d.l. 34/2019.

In particolare, è stato chiesto se, una volta inserite le progressioni verticali nel fabbisogno del personale ex art. 52 comma 1-bis d.lgs. 165/2001:

  • il budget assunzionale inerente tali procedure venga “eroso” per l’integrale costo della retribuzione relativa alla nuova categoria di inquadramento oppure solo per l’effettivo differenziale tra la nuova posizione e quella di partenza del dipendente interessato;
  • la spesa annuale del personale (ex art. 1, comma 557, legge 296/2006) risulterà incrementata per il solo importo differenziale o meno.

I magistrati contabili dell’Abruzzo, con la deliberazione 172/2022, depositata l’11 novembre 2022, hanno ricordato che:

  • la Corte costituzionale ha chiarito che “anche il passaggio dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni ad una fascia funzionale superiore – comportando l’accesso ad un nuovo posto di lavoro corrispondente a funzioni più elevate – è soggetto alla regola del pubblico concorso enunciata dal terzo comma dell’art. 97 della Costituzione” (Corte Cost., sent. 373/2002);
  • la Corte di Cassazione, S.U., ha precisato che la “progressione verticale che consiste nel passaggio ad un’altra area professionale, ossia ad una posizione funzionale qualitativamente diversa, – è – tale da comportare una novazione oggettiva del rapporto di lavoro” (Cass., S.U. Civ., sent. 26270/2016).

La progressione verticale determina l’accesso del dipendente a un nuovo posto di lavoro e una novazione oggettiva del rapporto di lavoro,  pertanto secondo la deliberazione in commento, il budget assunzionale deve ritenersi eroso per l’integrale costo della retribuzione relativa alla nuova posizione di inquadramento.

In merito alle modalità di incremento della spesa annua del personale, la Corte dei conti ha chiarito che a seguito di una progressione verticale il budget assunzionale deve ritenersi intaccato per l’integrale importo della retribuzione.

Tale posizione interpretativa espressa dalla Corte dei Conti, sez. contr. Abruzzo, nella deliberazione in commento, fa sorgere alcune perplessità, in quanto soprattutto laddove alla progressione verticale faccia seguito la “soppressione” della posizione precedentemente ricoperta dal dipendente coinvolto e, pertanto, l’ente non incrementi il numero dei dipendenti in servizio, ma valorizzi il capitale umano in organico.

 

In evidenza: ETICA PUBBLICA E COMPORTAMENTO ETICO DOPO IL D.L. 36/2022 Relatore Dott. Riccardo Patumi Consigliere della Corte dei Conti 

 

Leggi la Deliberazione

CC 272-2022 Abruzzo

 

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