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D.l. 80/2021: Le novità in materia di assunzioni nella PA


È stato pubblicato sulla G.U. n. 136 del 9 giugno 2021, il d.l. n. 80 del 9 giugno 2021 concernente “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”, in vigore dal 10 giugno 2021.

 

Di seguito le novità di maggiore rilievo in materia di assunzioni nelle p.a. e negli enti locali in particolare.

 

Art. 1 – Modalità speciali per il reclutamento del personale e il conferimento di incarichi professionali per l’attuazione del PNRR da parte delle amministrazioni pubbliche

Il comma 1 prevede che le p.a. titolari di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, di seguito PNRR, presentato alla Commissione europea, possono porre a carico di tali risorse esclusivamente le spese per il reclutamento di personale specificamente destinato a realizzare i progetti di cui hanno la diretta titolarità di attuazione.

Tale reclutamento potrà essere effettuato in deroga ai limiti assunzionali previsti per il lavoro flessibile, ex art. 9, comma 28, d.l. 78/2010.

In caso di reclutamento di personale con contratto di lavoro a tempo determinato o di servizi di supporto e consulenza esterni, l’ammissibilità delle relative spese a carico del PNRR è oggetto di preventiva verifica da parte dell’Amministrazione centrale titolare dell’intervento (di cui all’art. 8, comma 1, del d.l. 77/2021), di concerto con RGS.

In caso di verifica negativa, le p.a. potranno assumere il personale o conferire gli incarichi entro i limiti delle facoltà assunzionali.

Le assunzioni a tempo determinato dovranno essere effettuate nel rispetto di quanto previsto dall’art. 10 del d.l. 44/2021, convertito con legge 76/2021, che prevede, tra le altre, la valutazione dei titoli per le figure ad elevata specializzazione tecnica e lo svolgimento della sola prova scritta digitale (comma 4).

I contratti a tempo determinato, attivati per la realizzazione degli interventi finanziati dai fondi del PNRR, potranno avere una durata anche superiore a 36 mesi, rinnovabili una sola volta e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.

Tali contratti dovranno, a pena di nullità, indicare il progetto del PNRR al quale è riferita la prestazione. Il mancato conseguimento dei traguardi e degli obiettivi, intermedi e finali, previsti dal progetto costituirà giusta causa di recesso della p.a. del contratto, ex art. 2119 c.c. (comma 2).

Ai fini di non disperdere le competenze acquisite dalle p.a. dopo il 2026, le stesse amministrazioni “prevederanno” una riserva del 40% dei posti messi a concorsi per assunzioni a tempo indeterminato a favore di chi abbia svolto incarichi a tempo determinato per lavorare al PNRR con esperienza di almeno 36 mesi (comma 3).

Per professionisti ed esperti, nonché per le alte specializzazioni, la Funzione pubblica istituirà due distinti elenchi sul Portale del reclutamento, tenuto conto dei requisiti che verranno individuati con d.m. entro il 9 agosto 2021, 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto in commento (commi 5, 6, 7 e 8).

Quanto ai professionisti e agli esperti iscritti agli Albi, l’inserimento nel citato elenco è vincolato al possesso di determinati titoli di qualificazione professionale, quali ad esempio 5 anni minimi di permanenza nell’albo, collegio o Ordine di appartenenza e non essere in quiescenza, e per l’attribuzione degli incarichi di collaborazione le amministrazioni devono chiamare almeno tre professionisti in ordine di graduatoria e scegliere a chi attribuire l’incarico sulla base di un colloquio secondo criteri che dovranno essere pubblicare sul proprio sito Internet.

Relativamente alle alte specializzazioni (dottori di ricerca e persone con esperienze documentate di lavoro subordinato almeno biennali in organismi internazionali e dell’Unione europea), l’iscrizione nell’apposito elenco sul Portale del reclutamento avverrà a seguito di una procedura di selezione organizzata dal Dipartimento della Funzione pubblica e basata anch’essa sulla valutazione dei titoli e su un esame scritto. Una volta iscritti nell’elenco, i profili ad alta specializzazione potranno essere direttamente assunti dalle amministrazioni che necessitano di personale, sulla base della graduatoria e senza ulteriori selezioni.

Le sole amministrazioni impegnate nell’attuazione del PNRR, ai fini della copertura delle posizioni dirigenziali vacanti relative a compiti strettamente e direttamente funzionali all’attuazione degli interventi del Piano, nei limiti delle facoltà assunzionali, possono derogare, fino a raddoppiarle, le percentuali previste all’art. 19, comma 5-bis e 6 del d.lgs. 165/2001, per l’attribuzione di incarichi dirigenziali a soggetti esterni alla p.a. e a dirigenti provenienti da amministrazioni diverse (comma 15).

 

Art. 2 – Misure urgenti per esperienze di formazione e lavoro professionalizzanti per giovani nella p.a.

Per i giovani vengono potenziati i canali di accesso qualificati alla p.a. attraverso l’attuazione delle norme (art. 44 e 45 del d.lgs. 81/2015) che prevedevano la possibilità per le p.a. di stipulare contratti di apprendistato.

 

Art. 3 – Misure per la valorizzazione del personale e per il riconoscimento del merito

Tale disposizione ha novellato il comma 1-bis all’art. 52 del d.lgs. 165/2001, stabilendo alcune rilevanti novità:

1) la contrattazione collettiva individuerà un’ulteriore area per l’inquadramento del personale di elevata qualificazione;

2) le progressioni verticali potranno essere attuate tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni di servizio, sull’assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli professionali e di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso all’area, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti.  La previgente disposizione imponeva l’espletamento di una procedura concorsuale, con riserva del 50% dei posti messi a concorso. La novellata norma, prioritariamente, fa salva la riserva del 50% in caso di espletamento di un concorso, ma prevede anche “un’ordinaria procedura comparativa”, quale modalità per attuare le progressioni. Sembrerebbe quindi ammettere la facoltà degli enti di prevedere progressioni verticali tramite procedure riservate al personale interno, con un salto verso il passato di oltre 12 anni, dal d.l. 150/2009 al d.l. 80/2021, con lo stesso Ministro della Funzione Pubblica, Renato Brunetta. Occorrerà avere però riguardo al possesso dei requisiti richiesti, che dovranno essere “titoli professionali e di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso all’area”.

Infine, appare utile ricordare che tale nuova disposizione “si affianca” all’altra procedura eccezionale per l’attuazione delle progressioni verticali, disciplinata dall’art. 22, comma 15 del d.lgs. 75/2017, che prevede la facoltà per gli enti nel triennio 2020/2022 di attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso  dei titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno, nel limite del 30% dei posti da coprire previsti nel piano del fabbisogno.

Il comma 2 della disposizione in commento stabilisce che i limiti di spesa relativi al trattamento economico accessorio (ex art. 23, comma 2, d.lgs. 75/2017), compatibilmente con il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, possono essere superati, secondo criteri e modalità che dovranno essere definite dai Ccnl. e nei limiti delle risorse finanziarie destinate a tale finalità.

Il comma 3 ha introdotto il comma 1-bis e 1-ter all’art. 28 del d.lgs. 165/2001, stabilendo che:

  • nelle procedure concorsuali per l’accesso alla dirigenza, in aggiunta all’accertamento delle conoscenze delle materie disciplinate dal d.p.r. 487/1994, i bandi potranno definire le aree di competenza osservate e la valutazione delle capacità, attitudini e motivazioni individuali, anche attraverso prove, scritte e orali, finalizzate alla loro osservazione e valutazione comparativa, definite secondo metodologie e standard riconosciuti;
  • fatta salva la percentuale non inferiore al 50% dei posti da ricoprire, destinata al corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla SNA, ai fini delle assunzioni di dirigenti di ruolo, una quota non superiore al 30% dei posti residui disponibili sulla base delle facoltà assunzionali autorizzate è riservata, da ciascuna p.a., al personale in servizio a tempo indeterminato, in possesso dei titoli di studio previsti a legislazione vigente e che abbia maturato almeno cinque anni di servizio nell’area o categoria apicale. Tale personale sarà selezionato attraverso procedure comparative bandite dalla SNA, che terranno conto della valutazione conseguita nell’attività svolta, dei titoli professionali, di studio o di specializzazione ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso alla qualifica dirigenziale, della tipologia e del numero degli incarichi rivestiti con particolare riguardo a quelli inerenti agli incarichi da conferire e sono volte ad assicurare la valutazione delle capacità, attitudini e motivazioni individuali.

Tale disposizione in commento, al comma 5, prevede concorsi per l’accesso alla dirigenza di prima fascia (l’alta dirigenza pubblica), stabilendo al 31 agosto 2021, e non più al 31 dicembre 2021, il temine per la sospensione delle modalità di reclutamento dei dirigenti di prima fascia, previste dall’art. 28-bis del d.lgs. 165/2001 introdotto dalla Riforma Brunetta del 2009 (d.lgs. 150/2009).

Il comma 7 modifica il comma 1 dell’art. 30 del d.lgs. 165/2001 che disciplina la mobilità volontaria, eliminando la necessità di ottenere l’assenso preventivo da parte dell’ente datore di lavoro per il dipendente che faccia domanda di trasferimento in mobilità presso un’altra p.a.

La norma in commento ha però inserito un ulteriore inciso al citato comma 1 dell’art. 30 del TU sul pubblico impiego, stabilendo che è comunque necessario “il previo assenso dell’amministrazione di appartenenza” quando si sia in presenza di una delle seguenti condizioni:

  • si tratti di posizioni motivatamente infungibili;
  • di personale assunto da meno di tre anni;
  • qualora vi sia una carenza di organico superiore al 20% nella qualifica corrispondente a quella del richiedente.

È fatta salva la possibilità di differire, per motivate esigenze organizzative, il passaggio diretto del dipendente fino ad un massimo di 60 giorni dalla ricezione dell’istanza di passaggio diretto ad altra amministrazione.

La nuova disciplina della mobilità non si applica al personale delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale, per i quali è comunque richiesto il previo assenso dell’amministrazione di appartenenza. Al personale della scuola continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia.

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Self, agenzia che da oltre 10 anni, lavora al fianco delle p.a. e degli enti partecipati, offre servizi di formazione, assistenza e supporto in materia. Chiedi un preventivo gratuito scrivendo a info@self-entilocali.it e/o telefonando allo 0571/418873.


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