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Progressioni verticali: per la riserva del 50% non contano mobilità e stabilizzazione


Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha risposto ad alcune richieste di chiarimenti in materia di progressioni verticali, a seguito della modifica introdotta dal d.l. 80/2021, che ha novellato l’articolo 52 del d.lgs. 165/2001.

In particolare, al Dipartimento si è rivolto un Comune per avere chiarimenti in merito a quali tipologie di assunzioni rilevino per il calcolo della riserva prevista dall’articolo 52, comma 1-bis, del d.lgs. 165/2001, nello specifico le stabilizzazioni (ex art. 20, comma 1, d.lgs. 75/2017) e la mobilità volontaria (ex art. 30 d.lgs. 165/2001).

Il Dipartimento, con il parere 0115048/2022 del 10 luglio 2022, ha chiarito che l’istituto delle progressioni verticali disciplinato dall’art. 52, comma 1-bis (come modificato dal d.l. 80/2021), si attua a favore del personale già in servizio, tramite procedura comparativa, fatta salva “una riserva di almeno il 50% delle posizioni disponibili destinate all’accesso dall’esterno”.

Una volta determinato, in base a tale percentuale, il numero delle posizioni disponibili per le progressioni verticali, l’accesso negli organici sarà ammissibile soltanto dall’esterno.

La Funzione pubblica ha precisato che ai fini del calcolo del 50% non devono essere computate le assunzioni che l’amministrazione intende attuare nel triennio previo espletamento di:

  • procedure di stabilizzazione ex art. 20, comma 1, d.lgs. 75/2017;
  • mobilità volontaria ex art. 30 d.lgs. 165/2001.

Entrambi tali istituti, secondo il Dipartimento, “sono irrilevanti al fine di determinare la quota destinata alle progressioni verticali”.

Gli enti locali, quindi, potranno prevedere nei propri atti di programmazione triennali del fabbisogno di personale, di destinare fino al 50% delle nuove assunzioni “facendo ricorso a progressioni verticali, stabilizzazioni o mobilità”.

A tal proposito, il Dipartimento, nel parere 12094/2022 del 17 luglio 2022, ha precisato anche la riserva del 50% per le progressioni verticali “opera per ogni singola categoria e non complessivamente” e “la struttura della programmazione dei fabbisogni richiede l’indicazione di dettaglio delle modalità di copertura per ciascuna area/categoria e, pertanto, la riserva ad almeno il 50% delle posizioni disponibili destinata all’accesso dall’esterno è da intendersi applicabile a ciascuna area o categoria

Inoltre, la Funzione pubblica ha confermato l’immediata applicabilità del comma 1-bis del citato art. 52, novellato dal d.l. 80/2021.

Nelle finalità perseguite dal legislatore con l’introduzione di tale normativa, essa “concorre (…) ad assicurare il rafforzamento della capacità funzionale delle PA, non solo per l’attuazione del PNRR, ma in termini complessivi di sistema, delineando una disciplina idonea a valorizzare le professionalità interne alla pubblica amministrazione, senza rinunciare al rigore che necessariamente deve connotare uno sviluppo di carriera”.

Richiamando altresì il comma 15 dell’art. 22 del d.gs. 75/2017, che ha reintrodotto per le p.a. la possibilità (sino a tutto il 2022) di procedure selettive per le progressioni tra aree per un numero di posti non superiore al 30% delle assunzioni previste nei piani del fabbisogno per la relativa categoria, il Dipartimento ha chiarito che “la convivenza cronologica sino al 2022 delle due previsioni normative sopra richiamate, ai fini della valorizzazione del personale interno, lascia intendere che il legislatore abbia voluto rimettere alle amministrazioni la possibilità di scegliere tra l’attivazione di una procedura comparativa ordinaria (…) e una procedura selettiva in cui siano previste anche delle prove”.

Le singole amministrazioni, entro il 31/12/2022, possono attivare ambedue le procedure di progressione verticale previste, “ferma restando la quota massima di progressioni possibili come definita dal terzo periodo del comma 1 bis dell’articolo 52; in questo caso l’amministrazione potrà attivare sia una procedura selettiva per non oltre il 30% dei posti disponibili per nuove assunzioni sia una procedura comparativa per un numero di posti tale che le due procedure cumulativamente non superino il limite massimo del 50% delle posizioni disponibili”.

 

Leggi il parere 00115048/2022 e il parere 12094/2022

 

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