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Lombardia, del. 3/2022 – Incentivi determinati al lordo degli oneri e anche dell’Irap


Un sindaco ha formulato una richiesta di parere in materia di incentivi ex art. 113 d.lgs. 50/2016, per sapere, in particolare, se l’accantonamento, calcolato matematicamente a norma di legge:

  • debba già prevedere, comprendendola dunque al suo interno, la copertura per gli oneri riflessi e per l’IRAP;
  • o se, diversamente – debba essere considerato quale somma “netta” (che va al dipendente quale trattamento accessorio) ed alla quale si dovranno dunque aggiungere gli impegni ulteriori di spesa nel bilancio per l’ente per gli oneri riflessi ed IRAP.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 3/2022, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 13 gennaio 2022, hanno ribadito che “l’incremento della retribuzione accessoria spettante, a qualsiasi titolo, determina anche l’espansione dell’imposta che deve, comunque, trovare copertura nell’ambito delle risorse quantificate e disponibili, in linea con l’obiettivo del contenimento di ogni effetto di incremento degli oneri di personale gravanti sui bilanci degli enti pubblici” (si veda anche Corte conti, sez. contr.  Toscana 146/2013; sez. contr. Veneto 400/2018; sez. contr. Lombardia, del. 407/2019).

I magistrati contabili hanno ricordato anche quanto chiarito dalla Corte di Cassazione nella sentenza 27315/2021 secondo cui “se l’amministrazione è tenuta ad erogare il compenso senza trattenere la quota dell’IRAP è nondimeno obbligata al rispetto della disciplina sulla copertura dei fondi imposta dall’articolo 81, comma 4 cost, con la conseguenza che è tenuta a quantificare le somme che gravano sull’ente a titolo di IRAP rendendole indisponibili e successivamente e ripartire l’incentivo corrispondendo ai dipendenti lo stesso al netto degli oneri”.

Con riferimento agli incentivi da maggior gettito IMU e TARI, i magistrati contabili, nella deliberazione in commento, hanno ricordato che l’art. 1, comma 1091, della legge 145/2018 ha previsto espressamente che i compensi che gli enti locali ripartiscono a titolo di incentivo devono intendersi “al lordo di tutti gli oneri accessori alle erogazioni, ivi compresa la quota IRAP”.

La copertura degli oneri riflessi e degli oneri fiscali gravanti sull’ente locale (tra cui l’Irap) si riflette necessariamente sulle disponibilità delle risorse effettivamente ripartibili nei confronti dei dipendenti aventi titolo agli incentivi, riducendo a monte la quota da attribuire, che deve essere calcolata al netto di tali somme.

Pertanto, gli accantonamenti per la copertura e il pagamento degli incentivi tecnici ex art. 113 d.lgs. 50/2016 e ex lege 145/2018, art. 1, comma 1091, da destinare al personale dipendente devono essere determinati al lordo di tutti gli oneri accessori connessi alle erogazioni, ivi comprese le somme che gravano sull’ente a titolo di Irap”.

La corretta gestione del fondo incentivante sarà oggetto del webinar “La contrattazione integrativa 2022”

Leggi la Deliberazione

CC 3 – 2022 Lombardia

 

 

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