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Toscana, deliberazione n. 146 – Determinazione compensi avvocati interni


Un sindaco ha chiesto un parere in materia di Irap su prestazione fornita dagli avvocati interni dell’ente.

In particolare, l’ente ha chiesto se possa interpretarsi la normativa vigente nel senso di quantificare i fondi per la progettazione e l’avvocatura interna, considerando tali somme come la provvista delle risorse finanziarie per far fronte a tutti gli oneri del personale e quindi anche dell’Irap.

I magistrati contabili della Toscana, con la deliberazione n. 146/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 31 maggio hanno richiamato l’interpretazione fornita dalle Sezioni Riunite, con la deliberazione n. 33/2010, secondo cui “mentre sul piano dell’obbligazione giuridica, rimane chiarito che l’Irap grava sull’amministrazione (secondo blocco delle citate disposizioni), su un piano strettamente contabile, tenuto conto delle modalità di copertura di “tutti gli oneri”, l’amministrazione non potrà che quantificare le disponibilità destinabili ad avvocati e professionisti, accantonando le risorse necessarie a fronteggiare l’onere Irap, come avviene anche per il pagamento delle altre retribuzioni del personale pubblico (primo blocco delle citate disposizioni). Pertanto, le disposizioni sulla provvista e la copertura degli oneri di personale (tra cui l’Irap) si riflette, in sostanza, sulle disponibilità dei fondi per la progettazione e per l’avvocatura interna ripartibili nei confronti dei dipendenti aventi titolo, da calcolare al netto delle risorse necessarie alla copertura dell’onere Irap gravante sull’amministrazione”.

 


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