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Veneto, del. n. 400 – Diritti di rogito: oneri previdenziali ed assistenziali e IRAP


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta quantificazione dei diritti di rogito, in particolare chiedendo se l’IRAP e i contributi previdenziali a carico dell’ente siano addebitabili al Segretario Comunale percipiente.

I magistrati contabili del Veneto, con la deliberazione 400/2018, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 22 ottobre, hanno chiarito che sono soggetti passivi dell’IRAP (imposta regionale sulle attività produttive) le società, i soggetti esercenti arti e professioni e le amministrazioni pubbliche (ex articolo 2, comma 1, della legge n. 446/1997).

Non è possibile, dunque, che l’IRAP gravi sui dipendenti pubblici, tra i quali rientrano a pieno titolo anche i Segretari Comunali.

Ciò in quanto presupposto di tale imposizione è lo svolgimento di un’attività autonoma organizzata, diretta alla produzione e allo scambio di beni e servizi (in questo senso vedasi anche Agenzia delle entrate, Risoluzione n. 327/E del 14 novembre 2007; Corte cass., sentt. nn. 3674, 3676 e 3677/2007; in tema di Irap, sul requisito dell’autonoma organizzazione, anche Corte cass. – SS. UU. – n. 12111/2009; TAR Sardegna n. 493/2016).

In tal senso, una traslazione dell’onere dall’ente al lavoratore sarebbe del tutto impropria e anomala, in quanto trasformerebbe l’IRAP da imposta reale a imposta sul reddito (Corte dei conti, sez. Emilia Romagna, del. n. 34/2007).

In altri termini, il presupposto impositivo dell’IRAP si realizza in capo all’Ente che eroga il compenso di lavoro dipendente, il quale rappresenta il soggetto passivo dell’imposta, ovvero colui che nella valutazione del legislatore, in quanto titolare di detta organizzazione, è tenuto a concorrere alle spese pubbliche, ai fini di detto tributo.

Dunque l’onere fiscale non può gravare sul lavoratore dipendente in relazione ai compensi di cui è pacifica la natura retributiva (Tribunale di Parma – Sezione lavoro, sentenza n. 250/2017).

Con riferimento a CPDEL e TFR, i magistrati contabili hanno evidenziato che, nel caso dei diritti di rogito, gli oneri contributivi devono essere ripartiti tra ente e Segretario Comunale, ciascuno assumendo a proprio carico la quota di pertinenza, non rinvenendosi, ad oggi, nel nostro ordinamento giuridico nessuna norma che deroghi dal sistema ordinario di riparto degli oneri contributivi (in tal senso la recente sentenza n. 446 del 13/11/2017 del Tribunale di Busto Arsizio).

Infine, per quanto riguarda il calcolo del monte salari di riferimento per quantificare in concreto i diritti di rogito da liquidare ai Segretari Comunali in qualità di ufficiali roganti, i magistrati contabili hanno confermato l’orientamento della giurisprudenza contabile, la quale ritiene applicabile il criterio del c.d. “stipendio percepito”.

I diritti di rogito hanno, infatti, una funzione di remunerazione di una particolare attività alla quale è correlata una responsabilità di ordine speciale e sorgono con l’effettiva estrinsecazione della funzione di rogante la quale, ancorché di carattere obbligatorio, eccede l’ambito delle attribuzioni di lavoro normalmente riconducibili al pubblico impiego.

E’ dunque da escludersi che i diritti di rogito possano essere commisurati allo stipendio teorico annuo anche in assenza di effettivo servizio svolto presso l’ente per l’intero anno.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Veneto del. n. 400 -18


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