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Veneto, del. n. 72 – Incentivi di funzioni tecniche: condizioni ai fini dell’incentivabilità


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta destinazione e contabilizzazione degli incentivi di funzioni tecniche, di cui all’articolo 113 del d.lgs. 50/2016.

I magistrati contabili del Veneto con la deliberazione 72/2019, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 18 aprile, hanno chiarito che l’onere relativo ai compensi incentivanti le funzioni tecniche non transita nell’ambito dei capitoli dedicati alla spesa del personale, e dunque non può essere soggetto ai vincoli posti alla relativa spesa da parte degli enti territoriali (Sez. Veneto, del. n. 265/2018 e n. 429/2018).

Come evidenziato dai magistrati contabili, nella nuova disciplina, il legislatore non ha riproposto il divieto (di cui al comma 7-ter dell’art. 93 del d.lgs. 163/2006) di ripartire l’incentivazione per le attività manutentive.

E’ pertanto possibile incentivare le funzioni tecniche svolte in funzione di una corretta e spedita esecuzione delle attività di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, a condizione che:

·         alla base dell’affidamento vi sia una procedura di gara;

·         l’attività manutentiva risulti caratterizzata da particolare complessità, tale da necessitare di uno sforzo supplementare affinché l’esecuzione del contratto rispetti i documenti a base di gara, il progetto, i tempi e i costi prestabiliti;

·         le attività tecniche, amministrative e contabili svolte dai dipendenti, previamente accertate, siano strettamente collegate ai lavori manutentivi da eseguire.

L’incentivo può essere riconosciuto anche in relazione ad un appalto di servizio forniture, limitatamente al caso in cui sia nominato il direttore dell’esecuzione.

Il fatto che si proceda all’approvvigionamento mediante Consip non è di per sé preclusivo al riconoscimento di incentivi per funzioni tecniche, purchè vi sia a monte una “gara”.

La sussistenza del requisito della “gara” dipenderà quindi dal tipo di strumento adottato (convenzioni Consip, MEPA, eccetera).

Nello specifico, l’adesione ad una convenzione Consip già attiva non è di per sé sufficiente ad integrare il requisito della gara e, pertanto, non giustifica l’incentivazione delle connesse funzioni amministrative svolte dal personale interno (sez. Toscana, del. n. 19/2018).

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Veneto del. n. 72 – 19


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