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Piemonte, deliberazione n. 8 – Incentivo alla progettazione


Un Sindaco ha posto una serie di quesiti in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 92 del d.lgs. 163/2006.

I magistrati contabili del Piemonte, con la deliberazione 8/2014 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 31 gennaio, hanno chiarito che l’incentivo alla progettazione non può essere riconosciuto:

a. per le attività inerenti la redazione del Piano Generale del Traffico Urbano e per la redazione del Piano Strategico delle Aree verdi;

b. per qualunque lavoro di manutenzione ordinaria su beni dell’ente locale, ma solo per lavori di realizzazione di un’opera pubblica alla cui base vi sia una necessaria un’attività progettuale richiamata negli articoli 90, 91 e 92 del d.lgs. 163/2006. La verifica del ricorrere di tali presupposti è rimessa, nei singoli casi, alla stazione appaltante.

Ciò in quanto la norma riconosce il diritto ad ottenere il compenso incentivante solo per lavori di realizzazione di un’opera pubblica alla cui base vi sia una necessaria attività di progettazione.

Nel corso dell’esecuzione di un’opera pubblica o lavoro, tale incentivo sarà erogabile anche nel caso in cui “si renda necessario redigere, da parte del personale dipendente dall’Ente, una perizia di variante e suppletiva con incremento dell’importo dei lavori affidati, rientrante negli ambiti consentiti dalla norma vigente, con esclusione delle varianti determinate da errori di progettazione, con la specificazione che l’entità dell’incentivo stesso deve essere correlata all’importo della perizia di variante”.

 


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