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Piemonte, deliberazione n. 97 – Regolamento incentivo alla progettazione


Un sindaco ha posto una serie di quesiti in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 92, commi 5 e 6, del d.lgs. 163/2006.

I magistrati contabili del Piemonte, con la deliberazione 97/2014 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 22 maggio, hanno ribadito che l’incentivo alla progettazione non può essere riconosciuto per lo svolgimento di semplici lavori di manutenzione, ma solo per lavori di realizzazione di un’opera pubblica, alla cui base vi sia una necessaria attività di progettazione.

La norma fissa un limite massimo inderogabile al 2% dell’importo a base di gara in ordine al quantum dell’incentivo, rinviando per la disciplina di dettaglio (criteri, modalità di erogazione e entità effettiva della percentuale da ripartire) alla regolamentazione assunta dal singolo ente.

In particolare, i punti fermi che il regolamento interno deve rispettare sono i seguenti:

• erogazione ai soli dipendenti espletanti gli incarichi tassativamente indicati dalla norma (responsabile del procedimento, incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, e loro collaboratori), riferiti all’aggiudicazione ed esecuzione “di un’opera o un lavoro” (non, pertanto, per un appalto di fornitura di beni o di servizi);

• ammontare complessivo non superiore al 2% dell’importo a base di gara. Di conseguenza la somma concretamente prevista dal regolamento interno può essere stabilita in misura percentuale inferiore;

• ancoramento del fondo incentivante alla base di gara (non all’importo oggetto del contratto, né a quello risultante dallo stato finale dei lavori);

• puntuale ripartizione del fondo incentivante tra gli incarichi attribuibili (responsabile del procedimento, progettista, direttore dei lavori, collaudatori, nonché loro collaboratori), secondo percentuali rimesse alla discrezionalità dell’amministrazione, da mantenere, tuttavia, entro i binari della logicità, congruenza e ragionevolezza;

• devoluzione in economia delle quote del fondo incentivante corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, ma affidate a personale esterno all’organico dell’amministrazione. Obbligo che impone di prevedere analiticamente nel regolamento interno, e graduare, le percentuali spettanti per ogni incarico espletabile dal personale, in maniera tale da permettere, nel caso in cui alcune prestazioni siano affidate a professionisti esterni, la predetta devoluzione;

Infine, i magistrati contabili hanno ricordato l’orientamento espresso dalla Sezione Autonomie, con la deliberazione 7/2014 secondo cui “ai fini della riconoscibilità del diritto al compenso incentivante, la corretta interpretazione delle disposizioni in esame considera determinante, non tanto il nomen juris attribuito all’atto di pianificazione, quanto il suo contenuto specifico, che deve risultare strettamente connesso alla realizzazione di un’opera pubblica, ovvero quel quid pluris di progettualità interna, rispetto ad un mero atto di pianificazione generale, che costituisce il presupposto per l’erogazione dell’incentivo”.

 


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