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D.l. Semplificazione: Misure per l’amministrazione digitale – artt. 24-30


-L’art. 27 ha disposto le misure per la semplificazione e la diffusione della firma elettronica

  avanzata e dell’identità digitale per l’accesso ai servizi bancari, disponendo quanto segue:

ferma restando  l’applicazione  delle  regole  tecniche  di  cui all’articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n. 82, per il rilascio della firma elettronica  avanzata,  nel  rispetto della  disciplina  europea,   si   potrà  procedere   alla   verifica dell’identità dell’utente anche tramite uno dei seguenti processi:

  1. a) processi di identificazione elettronica e  di  autenticazione informatica basati su credenziali che assicurano i requisiti previsti dall’articolo  4  del  Regolamento  Delegato  (UE)   2018/389   della Commissione del 27 novembre 2017 gia’ attribuite,  dal  soggetto  che eroga la firma elettronica avanzata, al medesimo utente  identificato ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 21  novembre  2007, n. 231;
  2. b) processi di identificazione elettronica e  di  autenticazione informatica, a due fattori, basati  su  credenziali  gia’  rilasciate all’utente  nell’ambito  del  Sistema  Pubblico   per   la   gestione dell’Identità Digitale di cittadini e imprese di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
  3. c) processi di identificazione elettronica e  di  autenticazione informatica, basati su credenziali di livello almeno “significativo”, nell’ambito di un regime di identificazione  elettronica  notificato, oggetto  di  notifica  conclusa  con   esito   positivo,   ai   sensi dell’articolo 9 del Regolamento (UE) n. 910/2014  di  livello  almeno “significativo”.

I soggetti che erogano soluzioni di firma  elettronica  avanzata conservano  per  almeno  venti  anni  le  evidenze  informatiche  del processo di autenticazione in base al quale è  stata  attribuita  la firma elettronica avanzata.

-L’art. 28 , concernente la  semplificazione della notificazione e comunicazione telematica  degli  atti  in  materia  civile,  penale,  amministrativa,  contabile   e  stragiudiziale , ha disposto quanto segue: al decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,  sono  apportate le seguenti modificazioni:     a) l’articolo 16, comma 12, è stato così riscritto: “Al fine di favorire le comunicazioni e  notificazioni  per  viatelematica  alle  pubbliche   amministrazioni,   le   amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  e  successive  modificazioni,  comunicano  al Ministero della giustizia, con le regole tecniche adottate  ai  sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010,  n.  24, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge di conversione del presente decreto l’indirizzo di posta  elettronica certificata conforme a quanto previsto  dal  decreto  del  Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e successive modificazioni, a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni. L’elenco formato dal Ministero  della  giustizia  è  consultabile   solo   dagli   uffici giudiziari e dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti.Con  le  medesime  modalità,  le  amministrazioni pubbliche  possono  comunicare  altresì  gli  indirizzi   di   posta elettronica certificata  di  propri  organi  o  articolazioni,  anche territoriali, presso cui eseguire le  comunicazioni  o  notificazioni per via telematica nel  caso  in  cui  sia  stabilito  presso  questi l’obbligo  di  notifica  degli  atti  introduttivi  di  giudizio   in relazione a specifiche materie ovvero in caso di autonoma capacita’ o legittimazione processuale. Per il caso di costituzione  in  giudizio tramite  propri  dipendenti,  le  amministrazioni  pubbliche  possono altresì  comunicare  ulteriori  indirizzi   di   posta   elettronica certificata, riportati in una speciale sezione dello stesso elenco di cui  al  presente  articolo  e  corrispondenti  a   specifiche   aree organizzative omogenee, presso cui eleggono  domicilio  ai  fini  del giudizio.”;     b) l’articolo 16, il comma 13 è stato così riscritto: ” In  caso  di  mancata  comunicazione  ai  sensi  del  comma  12,   le comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria si  effettuano ai sensi dei commi 6 e 8 e le notificazioni ad istanza  di  parte  si effettuano ai sensi dell’articolo 16-ter, comma 1-ter.“;     c)l’articolo 16-ter, è stato così riscritto:  “Fermo restando quanto  previsto dal  regio  decreto  30  ottobre  1933,  n.  1611,  in   materia   di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, in caso  di  mancata indicazione nell’  elenco  di  cui  all’articolo  16,  comma  12,  la notificazione alle pubbliche amministrazioni degli  atti  in  materia civile,  penale,  amministrativa,  contabile  e   stragiudiziale   è validamente effettuata, a tutti gli effetti,  al  domicilio  digitale indicato  nell’elenco  previsto  dall’articolo  6-ter   del   decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e, ove nel predetto elenco risultino indicati, per  la  stessa  amministrazione  pubblica,  più  domicili digitali, la notificazione è effettuata presso l’indirizzo di  posta elettronica certificata  primario  indicato,  secondo  le  previsioni delle Linee guida di AgID, nella  sezione  ente  dell’amministrazione pubblica destinataria. Nel caso in cui sussista l’obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudizio in relazione a specifiche materie presso organi o articolazioni, anche  territoriali,  delle  pubbliche amministrazioni, la notificazione può essere eseguita  all’indirizzodi posta elettronica certificata espressamente  indicato  nell’elenco di cui all’articolo 6-ter del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n. 82, per detti organi o articolazioni.”.


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