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D.l. Semplificazione: Misure per l’amministrazione digitale – artt. 24-30


È stato pubblicato nella G.U.  n. 178 del 16 luglio 2020 il decreto-legge cd. “semplificazione”  n. 76 del 16 luglio 2020, recante “misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, che tra le altre, agli artt. da 24 a 30 dispone misure di semplificazione per il sostegno e la diffusione dell’amministrazione digitale

Il decreto, al titolo III, Capo I intitolato “ Cittadinanza digitale e accesso ai servizi digitali della pubblica amministrazione” ha stabilito che:

all’art. 24 è contemplata l’identità digitale, domicilio digitale e accesso ai servizi digitali, prevedendo al fine di semplificare e favorire l’accesso ai servizi in  rete della pubblica amministrazione da parte  di  cittadini  e  imprese  e l’effettivo esercizio del diritto all’uso delle tecnologie  digitali, al decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82sono  apportate  le seguenti modificazioni:

  1. a) l’articolo 3-bis è così riscritto:

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentiti l’AgID e il Garante per la protezione dei dati personali e acquisito il parere della Conferenza unificata, è stabilita la data a decorrere dalla quale le comunicazioni tra i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, e coloro che non hanno provveduto a eleggere un domicilio digitale ai sensi del comma 1-bis, avvengono esclusivamente in forma elettronica.

Con lo stesso decreto sono determinate le modalità con le quali ai predetti soggetti è messo a disposizione un domicilio digitale e anche attraverso il punto di accesso telematico di  cui  all’articolo 64-bis e sono individuate altre modalità con le quali, per superare il divario digitale, i documenti possono essere consegnati a coloro che non sono in grado di accedere direttamente a un domicilio digitale”;

  1. b) il comma  1-bis, è così riscritto:

Nel caso in cui il domicilio eletto risulti non più attivo si  procede  alla  cancellazione   d’ufficio   dall’indice   di   cui all’articolo  6-quater  secondo  le  modalità  fissate  nelle  Linee guida“;

  1. c) il comma 1-quater, è così riscritto:

la rappresentazione informatica della corrispondenza tra un utente e i suoi attributi identificativi, verificata attraverso l’insieme dei dati raccolti e registrati in forma digitale secondo le modalità fissate nel decreto attuativo dell’articolo 64.

Con le stesse Linee guida, fermo restando quanto  previsto ai commi 3-bis e 4-bis, sono definite le modalità di gestione  e  di aggiornamento dell’elenco di cui all’articolo 6-quater anche nei casi

di  decesso  del  titolare  del  domicilio  digitale  eletto   o   di impossibilità sopravvenuta di avvalersi del domicilio“;

  1. d) il comma  3-bis,  è così riscritto:

Chiunque ha il diritto di accedere ai servizi on-line offerti dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a) e b), tramite la propria identità digitale.

I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, i professionisti tenuti all’iscrizione in albi ed elenchi e i soggetti tenuti all’iscrizione nel registro delle imprese hanno l’obbligo di dotarsi di un domicilio digitale iscritto nell’elenco di cui agli articoli 6-bis o 6-ter”.

Fermo restando quanto previsto al comma 1, chiunque ha facoltà di eleggere il proprio domicilio digitale da iscrivere nell’elenco di cui all’articolo 6-quater.

 Fatto salvo quanto previsto al comma 3-bis, chiunque ha la facoltà di richiedere la cancellazione del proprio domicilio digitale dall’elenco di cui all’articolo 6-quater.

 I domicili digitali di cui ai commi 1 e 1-bis sono eletti secondo le modalità stabilite con le Linee guida.

Le persone fisiche possono altresì eleggere il domicilio digitale avvalendosi del servizio di cui all’articolo 64-bis.I soggetti di cui ai commi 1 e 1-bis hanno l’obbligo di fare un uso diligente del proprio domicilio digitale e di comunicare ogni modifica o variazione del medesimo secondo le modalità fissate nelle Linee guida”.

  1. e) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

Fino alla data fissata nel decreto di cui al comma 3-bis,  i  soggetti  di  cui all’articolo 2, comma 2,  possono  predisporre  le  comunicazioni  ai soggetti che non hanno un  domicilio  digitale  ovvero  nei  casi  di domicilio digitale non attivo, non funzionante o  non  raggiungibile, come documenti informatici sottoscritti con firma  digitale  o  altra firma elettronica qualificata, da conservare nei propri  archivi,  ed inviare agli stessi, per posta ordinaria o raccomandata con avviso di ricevimento, copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa  sostituita  a  mezzo   stampa   predisposta   secondo   le disposizioni  di  cui  all’articolo  3  del  decreto  legislativo  12dicembre 1993, n. 39  ovvero  un  avviso  con  le  indicazioni  delle modalità con le quali i suddetti documenti sono messi a disposizione e consegnati al destinatario“;

  1. f) il comma 4-quinquies, è così riscritto:

Fino all’adozione delle Linee guida  di  cui  all’articolo 3-bis,  comma  1-ter,  e  alla  realizzazione  dell’indice   di   cui all’articolo 6-quater, è possibile eleggere il domicilio speciale di cui all’articolo 47 del  Codice  civile  anche  presso  un  domicilio digitale diverso da quello di cui al comma 1-ter.”;

  1. g) il comma 2 dell’articolo 6-bis è così riscritto:

Nell’Indice nazionale sono inseriti anche i  domicili  digitali  dei professionisti diversi da quelli di cui al primo periodo, iscritti in elenchi  o  registri  detenuti  dalle  pubbliche  amministrazioni   e istituiti con legge dello Stato.”;

  1. h) dopo il comma 1-bis sono aggiunti  i  seguenti commi:

1-ter, che recita:

I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), rendono fruibili i propri servizi in rete tramite applicazione su  dispositivi  mobili anche attraverso il punto di accesso telematico di  cui  al  presente articolo, salvo impedimenti di  natura  tecnologica  attestati  dalla società di cui all’articolo 8, comma 2 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11  febbraio 2019, n. 12.”.

1-quater, che recita:

“I soggetti di cui all’articolo 2, comma  2,  lettera  a)  rendono fruibili tutti i loro servizi anche in modalità digitale  e, al fine di attuare il presente articolo, avviano i relativi  progetti di trasformazione digitale entro il 28 febbraio 2021”.

–  1-quinquies, che recita:

La violazione dell’articolo 64, comma  3-bis  e  delle disposizioni  di  cui  al  presente  articolo,  costituisce   mancato raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevante obiettivo da parte dei dirigenti  responsabili  delle  strutture  competenti  e comporta  la  riduzione,  non  inferiore  al  30  per   cento   della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei dirigenti competenti, oltre al divieto di attribuire premi o incentivi nell’ambito delle medesime strutture.”;

  1. i) l’articolo 65, comma 1, alla lettera c-bis), è sostituito dal seguente:

ovvero se trasmesse dall’istante  o  dal  dichiarante  dal proprio domicilio digitale iscritto  in  uno  degli  elenchi  di  cui all’articolo 6-bis,  6-ter  o  6-quater  ovvero,  in  assenza  di  un domicilio digitale  iscritto,  da  un  indirizzo  elettronico  eletto presso un servizio di posta elettronica  certificata  o  un  servizio elettronico di recapito certificato qualificato,  come  definito  dal Regolamento eIDA.

In tale ultimo caso, di assenza di un domicilio  digitale  iscritto, la trasmissione costituisce elezione di domicilio digitale ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3-bis, comma 1-ter.”;

-All’articolo 65 del decreto legislativo  13  dicembre  2017,  n. 217, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) il comma 2, è così riscritto:

L’obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati  di utilizzare esclusivamente la piattaforma di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005 per i  pagamenti  verso  le pubbliche amministrazioni decorre dal 28 febbraio 2021”;

  1. b) il comma 4, il secondo periodo è soppresso;
  2. c) il comma 5 è soppresso;

L’articolo  36,  comma  7,  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è così  modificato:

La  carta  di  identità  può  essere  rinnovata  a  decorrere   dal centottantesimo giorno precedente la scadenza.

Le carte di identità rilasciate su supporto cartaceo e le carte di identità elettroniche rilasciate in conformità al  decreto  del  Ministro  dell’interno  8 novembre 2007,  recante  “regole  tecniche  della  Carta  d’identità elettronica”, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 261  del  9  novembre  2007,  possono  essere  rinnovate, ancorché in corso di validità,  prima  del  centottantesimo  giorno precedente la scadenza.“;

Ai fini dell’attuazione dell’articolo 64, comma  3-bis,  secondo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è fatto divieto ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2,  lettera  a)  del predetto decreto legislativo n. 82 del 2005 di rilasciare o rinnovare credenziali per l’identificazione e l’accesso dei cittadini ai propri servizi  in  rete,  diverse  da  SPID,  CIE  o  CNS,  fermo  restando l’utilizzo di quelle già rilasciate fino alla loro naturale scadenza e, comunque, non oltre il 30 settembre 2021.


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