È stato pubblicato nella G.U. n. 178 del 16 luglio 2020 il decreto-legge cd. “semplificazione” n. 76 del 16 luglio 2020, recante “misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, che tra le altre, agli artt. da 24 a 30 dispone misure di semplificazione per il sostegno e la diffusione dell’amministrazione digitale
Il decreto, al titolo III, Capo I intitolato “ Cittadinanza digitale e accesso ai servizi digitali della pubblica amministrazione” ha stabilito che:
– all’art. 24 è contemplata l’identità digitale, domicilio digitale e accesso ai servizi digitali, prevedendo al fine di semplificare e favorire l’accesso ai servizi in rete della pubblica amministrazione da parte di cittadini e imprese e l’effettivo esercizio del diritto all’uso delle tecnologie digitali, al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) l’articolo 3-bis è così riscritto:
“Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentiti l’AgID e il Garante per la protezione dei dati personali e acquisito il parere della Conferenza unificata, è stabilita la data a decorrere dalla quale le comunicazioni tra i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, e coloro che non hanno provveduto a eleggere un domicilio digitale ai sensi del comma 1-bis, avvengono esclusivamente in forma elettronica.
Con lo stesso decreto sono determinate le modalità con le quali ai predetti soggetti è messo a disposizione un domicilio digitale e anche attraverso il punto di accesso telematico di cui all’articolo 64-bis e sono individuate altre modalità con le quali, per superare il divario digitale, i documenti possono essere consegnati a coloro che non sono in grado di accedere direttamente a un domicilio digitale”;
- b) il comma 1-bis, è così riscritto:
“Nel caso in cui il domicilio eletto risulti non più attivo si procede alla cancellazione d’ufficio dall’indice di cui all’articolo 6-quater secondo le modalità fissate nelle Linee guida“;
- c) il comma 1-quater, è così riscritto:
“la rappresentazione informatica della corrispondenza tra un utente e i suoi attributi identificativi, verificata attraverso l’insieme dei dati raccolti e registrati in forma digitale secondo le modalità fissate nel decreto attuativo dell’articolo 64.
Con le stesse Linee guida, fermo restando quanto previsto ai commi 3-bis e 4-bis, sono definite le modalità di gestione e di aggiornamento dell’elenco di cui all’articolo 6-quater anche nei casi
di decesso del titolare del domicilio digitale eletto o di impossibilità sopravvenuta di avvalersi del domicilio“;
- d) il comma 3-bis, è così riscritto:
“Chiunque ha il diritto di accedere ai servizi on-line offerti dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a) e b), tramite la propria identità digitale.
I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, i professionisti tenuti all’iscrizione in albi ed elenchi e i soggetti tenuti all’iscrizione nel registro delle imprese hanno l’obbligo di dotarsi di un domicilio digitale iscritto nell’elenco di cui agli articoli 6-bis o 6-ter”.
Fermo restando quanto previsto al comma 1, chiunque ha facoltà di eleggere il proprio domicilio digitale da iscrivere nell’elenco di cui all’articolo 6-quater.
Fatto salvo quanto previsto al comma 3-bis, chiunque ha la facoltà di richiedere la cancellazione del proprio domicilio digitale dall’elenco di cui all’articolo 6-quater.
I domicili digitali di cui ai commi 1 e 1-bis sono eletti secondo le modalità stabilite con le Linee guida.
Le persone fisiche possono altresì eleggere il domicilio digitale avvalendosi del servizio di cui all’articolo 64-bis.I soggetti di cui ai commi 1 e 1-bis hanno l’obbligo di fare un uso diligente del proprio domicilio digitale e di comunicare ogni modifica o variazione del medesimo secondo le modalità fissate nelle Linee guida”.
- e) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:
” Fino alla data fissata nel decreto di cui al comma 3-bis, i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, possono predisporre le comunicazioni ai soggetti che non hanno un domicilio digitale ovvero nei casi di domicilio digitale non attivo, non funzionante o non raggiungibile, come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o altra firma elettronica qualificata, da conservare nei propri archivi, ed inviare agli stessi, per posta ordinaria o raccomandata con avviso di ricevimento, copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 12dicembre 1993, n. 39 ovvero un avviso con le indicazioni delle modalità con le quali i suddetti documenti sono messi a disposizione e consegnati al destinatario“;
- f) il comma 4-quinquies, è così riscritto:
“Fino all’adozione delle Linee guida di cui all’articolo 3-bis, comma 1-ter, e alla realizzazione dell’indice di cui all’articolo 6-quater, è possibile eleggere il domicilio speciale di cui all’articolo 47 del Codice civile anche presso un domicilio digitale diverso da quello di cui al comma 1-ter.”;
- g) il comma 2 dell’articolo 6-bis è così riscritto:
“Nell’Indice nazionale sono inseriti anche i domicili digitali dei professionisti diversi da quelli di cui al primo periodo, iscritti in elenchi o registri detenuti dalle pubbliche amministrazioni e istituiti con legge dello Stato.”;
- h) dopo il comma 1-bis sono aggiunti i seguenti commi:
–1-ter, che recita:
“ I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), rendono fruibili i propri servizi in rete tramite applicazione su dispositivi mobili anche attraverso il punto di accesso telematico di cui al presente articolo, salvo impedimenti di natura tecnologica attestati dalla società di cui all’articolo 8, comma 2 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.”.
–1-quater, che recita:
“I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a) rendono fruibili tutti i loro servizi anche in modalità digitale e, al fine di attuare il presente articolo, avviano i relativi progetti di trasformazione digitale entro il 28 febbraio 2021”.
– 1-quinquies, che recita:
“La violazione dell’articolo 64, comma 3-bis e delle disposizioni di cui al presente articolo, costituisce mancato raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevante obiettivo da parte dei dirigenti responsabili delle strutture competenti e comporta la riduzione, non inferiore al 30 per cento della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei dirigenti competenti, oltre al divieto di attribuire premi o incentivi nell’ambito delle medesime strutture.”;
- i) l’articolo 65, comma 1, alla lettera c-bis), è sostituito dal seguente:
“ovvero se trasmesse dall’istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale iscritto in uno degli elenchi di cui all’articolo 6-bis, 6-ter o 6-quater ovvero, in assenza di un domicilio digitale iscritto, da un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal Regolamento eIDA.
In tale ultimo caso, di assenza di un domicilio digitale iscritto, la trasmissione costituisce elezione di domicilio digitale ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3-bis, comma 1-ter.”;
-All’articolo 65 del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) il comma 2, è così riscritto:
“L’obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati di utilizzare esclusivamente la piattaforma di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005 per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni decorre dal 28 febbraio 2021”;
- b) il comma 4, il secondo periodo è soppresso;
- c) il comma 5 è soppresso;
–L’articolo 36, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è così modificato:
“ La carta di identità può essere rinnovata a decorrere dal centottantesimo giorno precedente la scadenza.
Le carte di identità rilasciate su supporto cartaceo e le carte di identità elettroniche rilasciate in conformità al decreto del Ministro dell’interno 8 novembre 2007, recante “regole tecniche della Carta d’identità elettronica”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 261 del 9 novembre 2007, possono essere rinnovate, ancorché in corso di validità, prima del centottantesimo giorno precedente la scadenza.“;
–Ai fini dell’attuazione dell’articolo 64, comma 3-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è fatto divieto ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a) del predetto decreto legislativo n. 82 del 2005 di rilasciare o rinnovare credenziali per l’identificazione e l’accesso dei cittadini ai propri servizi in rete, diverse da SPID, CIE o CNS, fermo restando l’utilizzo di quelle già rilasciate fino alla loro naturale scadenza e, comunque, non oltre il 30 settembre 2021.