Se l’avviso di avvenuta ricezione sarà consegnato al destinatario dopo le ore 21.00, il termine di sette giorni si computa a decorrere dal giorno successivo;
-il decimo giorno successivo al perfezionamento della notificazione dell’avviso di avvenuta ricezione in formato cartaceo;
-in ogni caso, se anteriore, nella data in cui il destinatario, o il suo delegato, avrà accesso, tramite la piattaforma, al documento informatico oggetto di notificazione.
La messa a disposizione ai fini della notificazione del documento informatico sulla piattaforma impedisce qualsiasi decadenza dell’amministrazione e interrompe il termine di prescrizione correlato alla notificazione dell’atto, provvedimento, avviso o comunicazione.
Il gestore della piattaforma, formerà e renderà disponibili sulla piattaforma, alle amministrazioni e ai destinatari, le attestazioni opponibili ai terzi relative:
- a) alla data di messa a disposizione dei documenti informatici sulla piattaforma da parte delle amministrazioni;
- b) all’indirizzo del destinatario risultante, alla data dell’invio dell’avviso di avvenuta ricezione;
- c) alla data di invio e di consegna al destinatario dell’avviso di avvenuta ricezione in formato elettronico; e alla data di ricezione del messaggio di mancato recapito alle caselle di posta elettronica certificata o al servizio elettronico di recapito certificato qualificato risultanti sature, non valide o non attive;
- d) alla data in cui il gestore della piattaforma ha reso disponibile l’avviso di mancato recapito del messaggio;
- e) alla data in cui il destinatario ha avuto accesso al documento informatico oggetto di notificazione;
- f) al periodo di malfunzionamento della piattaforma;
- g) alla data di ripristino delle funzionalità della
Il gestore della piattaforma renderà altresì disponibile la copia informatica dell’avviso di avvenuta ricezione cartaceo e degli atti relativi alla notificazione ai sensi della legge 20 novembre 1982, n. 890, dei quali attesta la conformità agli originali.
Il malfunzionamento della piattaforma, attestato dal gestore, qualora renda impossibile l’inoltro telematico, da parte dell’amministrazione, dei documenti informatici destinati alla notificazione ovvero, al destinatario e delegato, l’accesso, il reperimento, la consultazione e l’acquisizione dei documenti informatici messi a disposizione, comporterà:
- a) la sospensione del termine di prescrizione dei diritti dell’amministrazione correlati agli atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni oggetto di notificazione, scadente nel periodo di malfunzionamento, sino al settimo giorno successivo alla comunicazione di avvenuto ripristino delle funzionalità della piattaforma;
- b) la proroga del termine di decadenza di diritti, poteri o facoltà dell’amministrazione o del destinatario, correlati agli atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni oggetto di notificazione, scadente nel periodo di malfunzionamento, sino al settimo giorno successivo alla comunicazione di avvenuto ripristino delle funzionalità della piattaforma.
Le spese di notificazione degli atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni oggetto di notificazione tramite piattaforma saranno poste a carico del destinatario e sono destinate alle amministrazioni, al fornitore del servizio universale e al gestore della piattaforma.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, saranno disciplinate le modalità di determinazione e anticipazione delle spese e i criteri di riparto.
Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, sentiti il Ministro dell’economia e delle finanze e il Garante per la protezione dei dati personali per gli aspetti di competenza, acquisito il parere in sede di Conferenza unificata , da adottare entro centoventi giorni, come di seguito:
- a) saranno definita l’infrastruttura tecnologica della piattaforma e il piano dei test per la verifica del corretto
La piattaforma sarà sviluppata applicando i criteri di accessibilità nel rispetto dei principi di usabilità, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità di’ consultazione, qualità, omogeneità e interoperabilità;
- b) saranno stabilite le regole tecniche e le modalità con le quali le amministrazioni identificano i destinatari e rendono disponibili telematicamente sulla piattaforma i documenti informatici oggetto di notificazione;
- c) saranno stabilite le modalità con le quali il gestore della piattaforma attesterà e certificherà, con valore legale opponibile ai terzi, la data e l’ora in cui i documenti informatici delle
amministrazioni sono depositati sulla piattaforma e resi disponibili ai destinatari attraverso la piattaforma;
- d) saranno individuati i casi di malfunzionamento della piattaforma, nonché le modalità con le quali il gestore della piattaforma attesta il suo malfunzionamento e comunica il ripristino della sua funzionalità;
- e) saranno stabilite le modalità di accesso alla piattaforma e di consultazione degli atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni da parte dei destinatari e dei delegati, nonché le modalità con le quali il gestore della piattaforma attesta la data e l’ora in cui il destinatario o il delegato accedono, tramite la piattaforma, all’atto oggetto di notificazione;
- f) saranno stabilite le modalità con le quali i destinatari eleggono il domicilio digitale presso la piattaforma e, anche attraverso modelli semplificati, conferiscono o revocano ai delegati la delega per l’accesso alla piattaforma, nonché le modalità di accettazione e rinunzia delle deleghe;
- g) saranno stabiliti i tempi e le modalità di conservazione dei documenti informatici resi disponibili sulla piattaforma;
- h) saranno stabilite le regole tecniche e le modalità con le quali i destinatari indicano il recapito digitale ai fini della ricezione dell’avviso di cortesia;
- i) saranno individuate le modalità con le quali i destinatari dell’avviso di avvenuta ricezione notificato in formato cartaceo ottengono la copia cartacea degli atti oggetto di notificazione;
- l) saranno disciplinate le modalità di adesione delle amministrazioni alla piattaforma.
Con atto del Capo della competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri, ultimati i test e le prove tecniche di corretto funzionamento della piattaforma, sarà fissato il termine a decorrere dal quale le amministrazioni possono aderire alla piattaforma.
La notificazione a mezzo della piattaforma non si applicherà:
- a) agli atti del processo civile, penale, per l’applicazione di misure di prevenzione, amministrativo, tributario e contabile e ai provvedimenti e alle comunicazioni ad essi connessi;
- b) agli atti della procedura di espropriazione forzata;
- c) agli atti dei procedimenti di competenza delle autorità provinciali di pubblica sicurezza relativi a pubbliche manifestazioni, misure di prevenzione personali e patrimoniali, autorizzazioni e altri provvedimenti a contenuto abilitativo, soggiorno, espulsione e allontanamento dal territorio nazionale degli stranieri e dei cittadini dell’Unione europea, o comunque di ogni altro procedimento a carattere preventivo in materia di pubblica sicurezza, e ai provvedimenti e alle comunicazioni ad essi connessi.
Per l’adesione alla piattaforma, le amministrazioni utilizzeranno le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;