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D.l. Semplificazione: Misure per l’amministrazione digitale – artt. 24-30


Se l’avviso di avvenuta ricezione sarà consegnato al destinatario dopo le ore 21.00, il termine di  sette giorni si computa a decorrere dal giorno successivo;

-il  decimo  giorno  successivo  al  perfezionamento   della notificazione dell’avviso di avvenuta ricezione in formato cartaceo;

-in  ogni  caso,  se  anteriore,  nella  data  in   cui   il destinatario, o il suo delegato, avrà accesso, tramite la  piattaforma, al documento informatico oggetto di notificazione.

La  messa  a  disposizione  ai  fini  della  notificazione  del documento informatico sulla piattaforma impedisce qualsiasi decadenza dell’amministrazione  e  interrompe  il   termine   di   prescrizione correlato  alla  notificazione  dell’atto,  provvedimento,  avviso  o comunicazione.

Il gestore della piattaforma,  formerà  e  renderà  disponibili  sulla piattaforma, alle amministrazioni e ai destinatari,  le  attestazioni opponibili ai terzi relative:

  1. a) alla data di messa a disposizione dei  documenti  informatici sulla piattaforma da parte delle amministrazioni;
  2. b) all’indirizzo  del   destinatario   risultante,   alla   data dell’invio dell’avviso di avvenuta ricezione;
  3. c) alla data di invio e di consegna al destinatario  dell’avviso di  avvenuta  ricezione  in  formato  elettronico;  e  alla  data  di ricezione del messaggio di mancato recapito  alle  caselle  di  posta elettronica  certificata  o  al  servizio  elettronico  di   recapito certificato qualificato risultanti sature, non valide o non attive;
  4. d) alla data  in  cui  il  gestore  della  piattaforma  ha  reso disponibile l’avviso di mancato recapito del messaggio;
  5. e) alla data in cui il destinatario ha avuto accesso al documento informatico oggetto di notificazione;
  6. f) al periodo di malfunzionamento della piattaforma;
  7. g) alla data di ripristino delle funzionalità della

Il gestore della  piattaforma  renderà  altresì  disponibile  la copia informatica dell’avviso di avvenuta ricezione cartaceo e  degli atti relativi alla notificazione ai sensi  della  legge  20  novembre 1982, n. 890, dei quali attesta la conformità agli originali.

Il malfunzionamento della piattaforma,  attestato  dal  gestore, qualora  renda impossibile l’inoltro telematico, da parte dell’amministrazione,  dei documenti  informatici  destinati  alla  notificazione   ovvero,   al destinatario e delegato, l’accesso, il reperimento, la  consultazione e l’acquisizione dei  documenti  informatici  messi  a  disposizione, comporterà:

  1. a) la  sospensione  del  termine  di  prescrizione  dei  diritti dell’amministrazione correlati agli  atti,  provvedimenti,  avvisi  e comunicazioni oggetto  di  notificazione,  scadente  nel  periodo  di malfunzionamento,   sino   al   settimo   giorno   successivo    alla comunicazione  di  avvenuto  ripristino  delle  funzionalità   della piattaforma;
  2. b) la proroga del termine di  decadenza  di  diritti,  poteri  o facoltà dell’amministrazione  o  del  destinatario,  correlati  agli atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni oggetto di notificazione, scadente nel periodo di  malfunzionamento,  sino  al  settimo  giorno successivo  alla   comunicazione   di   avvenuto   ripristino   delle funzionalità della piattaforma.

Le spese di notificazione degli atti, provvedimenti,  avvisi  e comunicazioni oggetto di notificazione tramite piattaforma saranno poste a carico del destinatario e sono destinate alle  amministrazioni,  al fornitore del servizio universale e al  gestore  della  piattaforma.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro delegato per l’innovazione  tecnologica  e  la  digitalizzazione,  di concerto  con  il  Ministro  dell’economia  e  delle  finanze,   saranno  disciplinate le modalità di  determinazione  e  anticipazione  delle spese e i criteri di riparto.

Con uno  o  più  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri, o del Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e  la digitalizzazione, sentiti il Ministro dell’economia e delle finanze e il Garante per la protezione dei dati personali per  gli  aspetti  di competenza, acquisito il parere in sede di  Conferenza  unificata  , da adottare entro centoventi giorni, come di seguito:

  1. a) saranno definita l’infrastruttura tecnologica della piattaforma  e il piano dei test per la  verifica  del  corretto

La piattaforma sarà sviluppata applicando i criteri di  accessibilità   nel  rispetto  dei  principi  di usabilità, completezza di  informazione,  chiarezza  di  linguaggio, affidabilità, semplicità di’ consultazione, qualità, omogeneità e interoperabilità;

  1. b) saranno stabilite le regole tecniche e le modalità con le quali le amministrazioni identificano i destinatari e  rendono  disponibili telematicamente sulla piattaforma i documenti informatici oggetto  di notificazione;
  2. c) saranno stabilite le modalità con le  quali  il  gestore  della piattaforma attesterà e certificherà,  con  valore  legale  opponibile  ai terzi,  la  data  e  l’ora  in  cui  i  documenti  informatici  delle

amministrazioni sono depositati sulla piattaforma e resi  disponibili ai destinatari attraverso la piattaforma;

  1. d) saranno individuati i casi di malfunzionamento della piattaforma, nonché le modalità con  le  quali  il  gestore  della  piattaforma attesta il suo malfunzionamento e comunica il  ripristino  della  sua funzionalità;
  2. e) saranno stabilite le modalità di accesso alla piattaforma e  di consultazione degli atti, provvedimenti, avvisi  e  comunicazioni  da parte dei destinatari e dei delegati, nonché  le  modalità  con  le quali il gestore della piattaforma attesta la data e l’ora in cui  il destinatario o il delegato accedono, tramite la piattaforma, all’atto oggetto di notificazione;
  3. f) saranno stabilite  le  modalità  con  le  quali  i  destinatari eleggono  il  domicilio  digitale  presso  la  piattaforma  e,  anche attraverso modelli semplificati, conferiscono o revocano ai  delegati la delega per l’accesso alla piattaforma,  nonché  le  modalità  di accettazione e rinunzia delle deleghe;
  4. g) saranno stabiliti i tempi e le modalità  di  conservazione  dei documenti informatici resi disponibili sulla piattaforma;
  5. h) saranno stabilite le regole tecniche e le modalità con le quali i destinatari indicano il recapito digitale ai fini  della  ricezione dell’avviso di cortesia;
  6. i) saranno individuate le modalità  con  le  quali  i  destinatari dell’avviso di avvenuta  ricezione  notificato  in  formato  cartaceo ottengono la copia cartacea degli atti oggetto di notificazione;
  7. l) saranno   disciplinate   le   modalità   di   adesione   delle amministrazioni alla piattaforma.

Con atto del Capo della competente struttura  della  Presidenza del Consiglio dei ministri, ultimati i test e le  prove  tecniche  di corretto funzionamento della piattaforma, sarà  fissato  il  termine  a decorrere  dal  quale  le  amministrazioni   possono   aderire   alla piattaforma.

La notificazione a mezzo della piattaforma non si applicherà:

  1. a) agli atti del processo civile, penale, per l’applicazione  di misure di prevenzione, amministrativo, tributario e  contabile  e  ai provvedimenti e alle comunicazioni ad essi connessi;
  2. b) agli  atti  della   procedura   di   espropriazione   forzata;
  3. c) agli atti dei  procedimenti  di  competenza  delle  autorità provinciali   di   pubblica   sicurezza    relativi    a    pubbliche manifestazioni,  misure  di  prevenzione  personali  e  patrimoniali, autorizzazioni  e  altri  provvedimenti  a   contenuto   abilitativo, soggiorno, espulsione e allontanamento dal territorio nazionale degli stranieri e dei cittadini dell’Unione europea,  o  comunque  di  ogni altro procedimento a carattere  preventivo  in  materia  di  pubblica sicurezza, e ai provvedimenti e alle comunicazioni ad essi connessi.

Per l’adesione alla piattaforma, le amministrazioni utilizzeranno le risorse umane, finanziarie e strumentali previste  a  legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;


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