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D.l. Semplificazione: Misure per l’amministrazione digitale – artt. 24-30


-All’art. 25, sono previste procedure per la  Semplificazione in materia di conservazione dei documenti informatici e gestione dell’identità digitale, come riportate di seguito:

Al  fine  di  semplificare  la   disciplina   in   materia   di conservazione dei documenti informatici,  al  decreto  legislativo  7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modifiche:

  1. a) l’articolo 14-bis,  comma  2,  lettera   i), è così riscritto:

vigilanza sui servizi fiduciari ai sensi dell’articolo 17 del regolamento UE 910/2014 in qualità di organismo a tal fine designato, sui gestoridiposta elettronica certificata, soggetti  di  cui  all’articolo  34,  comma  1-bis,lettera b, nonché sui soggetti, pubblici e privati, che partecipano a SPID di cui all’articolo 64; nell’esercizio di tale funzione l’Agenzia può irrogare per le violazioni accertate a carico dei soggetti vigilati le sanzioni amministrative di cui all’articolo 32-bis in relazione alla gravità della violazione accertata e all’entità del danno provocato all’utenza”;

  1. b) l’articolo 29, è così riscritto:

1)  il comma 1, prevede che:

I soggetti che intendono fornire servizi fiduciari qualificati o svolgere l’attività di gestore di posta elettronica certificata di cui all’articolo 64 presentano all’AgID domanda di qualificazione, secondo le modalità fissate dalle Linee guida.

I soggetti che intendono svolgere l’attività di conservatore di documenti informatici presentano all’AgID domanda di accreditamento, secondo le modalità fissate dalle Linee guida.”

2) il comma 2, è così riscritto:

Ai fini della qualificazione, i  soggetti  di  cui  al comma 1 devono possedere i  requisiti  di  cui  all’articolo  24  del Regolamento (UE) 23 luglio 2014, n. 910/2014, disporre  di  requisiti di   onorabilità,   affidabilità,   tecnologici   e   organizzativi compatibili  con  la  disciplina   europea,   nonché   di   garanzie assicurative adeguate rispetto all’attività svolta. Con decreto  del Presidente del Consiglio dei ministri, o del  Ministro  delegato  per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, sentita l’AgID,  nel rispetto della disciplina europea, sono definiti i predetti requisiti in relazione alla specifica attività che i soggetti di cui al  comma 1 intendono svolgere.”;

  1. c) l’articolo 30, comma 1, è così sostituito:

I  prestatori  di  servizi fiduciari qualificati e i gestori di posta  elettronica  certificata, iscritti nell’elenco di cui  all’articolo  29,  comma  6,  nonché  i gestori  dell’identità  digitale  e  i  conservatori  di   documenti informatici che cagionano danno ad altri nello svolgimento della loro attività, sono tenuti al risarcimento, se non provano di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno”;

  1. d) l’articolo 32-bis, al  comma  1, è così riscritto:

L’AgID può irrogare ai prestatori di servizi fiduciari qualificati, ai gestori di posta elettronica certificata, ai gestori dell’identità digitale e ai soggetti  di   cui all’articolo 34, comma 1-bis, lettera b;, che abbiano violato gli obblighi del Regolamento eIDAS o del presente Codice «relative alla prestazione dei predetti servizi, sanzioni amministrative in relazione alla gravità della violazione accertata e all’entità del danno provocato all’utenza, per importi da un minimo di euro 40.000,00 a un massimo di euro 400.000,00, fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno.

Le violazioni del presente Codice idonee a esporre a rischio i diritti e gli interessi di una pluralità di utenti o relative a significative carenze infrastrutturali o di processo del fornitore di servizio si considerano gravi.

 AgID, laddove accerti tali gravi violazioni, dispone altresì la cancellazione del fornitore del servizio dall’elenco dei soggetti qualificati e il divieto di accreditamento o qualificazione per un periodo fino ad un massimo di due anni.

Le sanzioni vengono irrogate dal direttore generale dell’AgID, sentito il Comitato di indirizzo. Si applica, in quanto compatibile, la disciplina della legge 24 novembre 1981, n. 689”;

  1. e) l’articolo 34, comma 1-bis, lettera b), è così riscritto:

Le pubbliche amministrazioni possono procedere alla conservazione dei documenti informatici: a) all’interno della propria struttura organizzativa;
b) affidandola, in modo totale o parziale, nel rispetto della disciplina vigente, ad altri soggetti, pubblici o privati accreditati come conservatori presso l’AgID. Le sanzioni erogate per le violazioni commesse dai soggetti di cui all’articolo 34, comma 1-bis,  lettera  b),  sono fissate  nel  minimo  in  euro  4.000,00  e  nel  massimo   in   euro 40.000,00.”;

  1. f) l’articolo 44, comma 1-ter, è così riscritto:

Il sistema in tutti i casi in cui la legge prescrive

obblighi di conservazione, anche a carico  di  soggetti  privati, di conservazione dei documenti informatici assicura, per quanto in esso conservato, caratteristiche di autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità, reperibilità, secondo le modalità indicate nelle Linee guida”;

-Fino all’adozione delle Linee guida e del regolamento di cui  al comma 1, lettera  e),  in  materia  di  conservazione  dei  documenti informatici si applicano le disposizioni vigenti fino  alla  data  di entrata in vigore del presente articolo;


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