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Decreto 27 maggio 2020: le principali novità in materia di finanziamenti ai comuni


-all’art. 8 che la graduatoria definitiva sarà pubblicata sul sito  del  Ministero dell’interno, nella sezione Amministrazione trasparente.
I progetti saranno ammessi a finanziamento secondo  l’ordine  della graduatoria definitiva di cui all’art. 7, e, comunque,  fino a concorrenza della disponibilità delle risorse finanziarie  fissate in 17 milioni di euro  per  l’anno  2020,  iscritte  nell’ambito  del programma 7.10 (Udv 3.3) «Pianificazione  e  coordinamento  Forze  di polizia» dello stato di  previsione  del  Ministero  dell’interno,  a seguito della corrispondente riduzione delle autorizzazioni di  spesa di cui all’art. 1, comma 140,  lettere  b)  ed  e),  della  legge  11 dicembre 2016, n. 232.
I  progetti  ammessi  a  finanziamento  saranno  comunicati   alla Prefettura-UTG territorialmente competente, la quale provvederà a darne formale comunicazione ai comuni interessati;

-all’art. 9 che i progetti ammessi a finanziamento dovranno essere resi  esecutivi entro 120 giorni dalla data di formale comunicazione,  di  cui all’art. 8. E’  fatta  salva  l’eventuale  proroga  concessa dalla Prefettura-UTG competente, a seguito di motivata e  documentata
richiesta da parte  del  comune  beneficiario.
La  determinazione  a contrarre, di cui all’art. 32 del «Codice  dei  contratti  pubblici», d.lgs. 50/2016 dovrà essere assunta nei successivi 30 giorni  e  conseguentemente saranno tempestivamente avviate le procedure di evidenza pubblica,  pena la decadenza dal finanziamento.
Per  i  progetti  esecutivi  ritenuti  ammissibili  e  risultati finanziabili, la determinazione a contrarre, di cui all’art.  32  del «Codice dei contratti pubblici», d.lgs. 50/2016, dovrà essere assunta  entro  30 giorni dalla data di formale comunicazione di cui all’art. 8 e conseguentemente  saranno  tempestivamente  avviate  le  procedure  di evidenza pubblica, pena la decadenza dal finanziamento.
A  seguito  della  comunicazione  dell’avvenuta  aggiudicazione dell’appalto, previa presentazione da parte del beneficiario  di  una fideiussione bancaria o di una polizza  fideiussoria  assicurativa  a garanzia delle somme concesse dal Ministero  dell’interno,  intestata alla Prefettura-UTG, competente  per  territorio,  sarà  erogato  il finanziamento con le seguenti modalità:
-il 20% ad avvenuta approvazione del contratto di appalto;
-il  40%  ad  avvenuta  consegna  dei  lavori,  ovvero   all’avvio dell’esecuzione;
– il 30% alla presentazione dello stato finale dei  lavori,  ovvero delle forniture;
– il 10% ad avvenuto collaudo dei lavori, ovvero della verifica  di conformità.
Le  somme  di  cui  sopra saranno  accreditate  al  comune interessato  dalla  Prefettura-UTG  competente  per  territorio,  che dovranno essere rendicontate nel rispetto delle  norme  in  materia  di contabilità dello Stato.
Il  cronoprogramma  esecutivo   dell’intervento   dovrà   essere trasmesso alla Prefettura-UTG territorialmente competente, unitamente alla determinazione a contrarre, di cui sopra,  al  fine  di consentire  la  valutazione  del  rispetto   delle   tempistiche   di esecuzione degli interventi. Il mancato rispetto dei  tempi  previsti per l’esecuzione degli interventi, in mancanza di idonea e comprovata motivazione comporterà la revoca del finanziamento, con la  conseguente restituzione delle somme erogate.
La revoca  del  finanziamento  e  la  restituzione  delle  somme erogate  conseguono,  altresì,   alla   mancata   osservanza   della legislazione nazionale e regionale  vigente  ed  in  particolare  del «Codice dei contratti pubblici», d.lgs. 50/2016 e del «decreto del  Presidente  della Repubblica n. 207 del 2010», per le parti ancora applicabili.
L’atto di definizione ed approvazione  della  spesa  complessiva effettivamente occorsa per la realizzazione  dell’intervento,  ovvero l’approvazione del collaudo  degli  stessi  interventi,  dovrà  essere trasmesso entro 90 giorni dall’ultimazione, pena la  revoca  del finanziamento e la restituzione delle somme concesse;

-all’art.10 che in caso di decadenza il  finanziamento  sarà  concesso  al  comune collocatosi nella graduatoria definitiva nella prima posizione  utile dopo l’ultimo assegnatario, con riguardo all’esercizio finanziario di riferimento.
In caso di revoca del finanziamento le somme riscosse dal comune interessato saranno versate su  apposito  capitolo  dell’entrata  del bilancio dello Stato per la immediata  riassegnazione  ai  pertinenti capitoli di bilancio del centro di responsabilità «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero  dell’interno  per la successiva assegnazione ad altro comune con la procedura sopra descritta;

-all’art. 11 che dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le  amministrazioni interessate  provvederanno  con  le   risorse   umane,   strumentali   e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Leggi il decreto
Ministero dell’Interno Decreto 27 maggio 2020


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