-all’art. 8 che la graduatoria definitiva sarà pubblicata sul sito del Ministero dell’interno, nella sezione Amministrazione trasparente.
I progetti saranno ammessi a finanziamento secondo l’ordine della graduatoria definitiva di cui all’art. 7, e, comunque, fino a concorrenza della disponibilità delle risorse finanziarie fissate in 17 milioni di euro per l’anno 2020, iscritte nell’ambito del programma 7.10 (Udv 3.3) «Pianificazione e coordinamento Forze di polizia» dello stato di previsione del Ministero dell’interno, a seguito della corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all’art. 1, comma 140, lettere b) ed e), della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
I progetti ammessi a finanziamento saranno comunicati alla Prefettura-UTG territorialmente competente, la quale provvederà a darne formale comunicazione ai comuni interessati;
-all’art. 9 che i progetti ammessi a finanziamento dovranno essere resi esecutivi entro 120 giorni dalla data di formale comunicazione, di cui all’art. 8. E’ fatta salva l’eventuale proroga concessa dalla Prefettura-UTG competente, a seguito di motivata e documentata
richiesta da parte del comune beneficiario.
La determinazione a contrarre, di cui all’art. 32 del «Codice dei contratti pubblici», d.lgs. 50/2016 dovrà essere assunta nei successivi 30 giorni e conseguentemente saranno tempestivamente avviate le procedure di evidenza pubblica, pena la decadenza dal finanziamento.
Per i progetti esecutivi ritenuti ammissibili e risultati finanziabili, la determinazione a contrarre, di cui all’art. 32 del «Codice dei contratti pubblici», d.lgs. 50/2016, dovrà essere assunta entro 30 giorni dalla data di formale comunicazione di cui all’art. 8 e conseguentemente saranno tempestivamente avviate le procedure di evidenza pubblica, pena la decadenza dal finanziamento.
A seguito della comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione dell’appalto, previa presentazione da parte del beneficiario di una fideiussione bancaria o di una polizza fideiussoria assicurativa a garanzia delle somme concesse dal Ministero dell’interno, intestata alla Prefettura-UTG, competente per territorio, sarà erogato il finanziamento con le seguenti modalità:
-il 20% ad avvenuta approvazione del contratto di appalto;
-il 40% ad avvenuta consegna dei lavori, ovvero all’avvio dell’esecuzione;
– il 30% alla presentazione dello stato finale dei lavori, ovvero delle forniture;
– il 10% ad avvenuto collaudo dei lavori, ovvero della verifica di conformità.
Le somme di cui sopra saranno accreditate al comune interessato dalla Prefettura-UTG competente per territorio, che dovranno essere rendicontate nel rispetto delle norme in materia di contabilità dello Stato.
Il cronoprogramma esecutivo dell’intervento dovrà essere trasmesso alla Prefettura-UTG territorialmente competente, unitamente alla determinazione a contrarre, di cui sopra, al fine di consentire la valutazione del rispetto delle tempistiche di esecuzione degli interventi. Il mancato rispetto dei tempi previsti per l’esecuzione degli interventi, in mancanza di idonea e comprovata motivazione comporterà la revoca del finanziamento, con la conseguente restituzione delle somme erogate.
La revoca del finanziamento e la restituzione delle somme erogate conseguono, altresì, alla mancata osservanza della legislazione nazionale e regionale vigente ed in particolare del «Codice dei contratti pubblici», d.lgs. 50/2016 e del «decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010», per le parti ancora applicabili.
L’atto di definizione ed approvazione della spesa complessiva effettivamente occorsa per la realizzazione dell’intervento, ovvero l’approvazione del collaudo degli stessi interventi, dovrà essere trasmesso entro 90 giorni dall’ultimazione, pena la revoca del finanziamento e la restituzione delle somme concesse;
-all’art.10 che in caso di decadenza il finanziamento sarà concesso al comune collocatosi nella graduatoria definitiva nella prima posizione utile dopo l’ultimo assegnatario, con riguardo all’esercizio finanziario di riferimento.
In caso di revoca del finanziamento le somme riscosse dal comune interessato saranno versate su apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato per la immediata riassegnazione ai pertinenti capitoli di bilancio del centro di responsabilità «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero dell’interno per la successiva assegnazione ad altro comune con la procedura sopra descritta;
-all’art. 11 che dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvederanno con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Leggi il decreto
Ministero dell’Interno Decreto 27 maggio 2020