-all’art. 3 che le richieste dei comuni di ammissione al finanziamento per l’esercizio finanziario 2020 devono essere presentate alla Prefettura-UTG territorialmente competente entro il 30 giugno 2020, la quale provvede a trasmetterle al Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza – Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia non oltre il 31 agosto successivo.
La commissione di cui all’art. 5 del decreto in commento, ultimata l’istruttoria delle richieste pervenute, provvederà alla redazione delle graduatorie di cui all’art. 7 del decreto in commento, ai fini della concessione del finanziamento secondo le modalità indicate dall’art. 8 del decreto in commento;
-all’art. 4 che i comuni devono presentare le richieste di ammissione ai finanziamenti alla Prefettura-UTG territorialmente competente.
La Prefettura-UTG trasmetterà le richieste all’Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia del Dipartimento della pubblica sicurezza, unitamente ad una propria relazione nella quale:
a) attesterà la sussistenza dei requisiti di ammissibilità di cui all’art. 2 del presente decreto, in base alle dichiarazioni rese dai comuni ed agli atti in proprio possesso;
b) fornirà un rapporto circa i fenomeni di criminalità diffusa insistenti nell’area urbana interessata dall’installazione del sistema di videosorveglianza per il quale viene richiesto il finanziamento, valutati sulla base delle indicazioni contenute nelle linee guida per l’attuazione della sicurezza urbana, adottate su proposta del Ministro dell’interno con accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in data 26 luglio 2018;
c) attesterà l’indice di delittuosità, relativo all’anno precedente a quello di presentazione della richiesta, registrato nel territorio del comune interessato.
Le richieste di ammissione ai finanziamenti devono essere, a pena di irricevibilità, redatte sul modello di cui all’allegato A) al presente decreto ed essere corredate da:
a) copia degli elaborati relativi ad almeno il primo livello di progettazione, redatti con le modalità di cui all’art. 23 del «Codice dei contratti pubblici», d.lgs. 50/2016, la cui stima economica dovrà espressamente indicare la quota di cofinanziamento;
b) dichiarazione attestante che l’intervento è già inserito, ovvero che sarà inserito, nel piano triennale delle opere pubbliche approvato;
c) fotocopia del documento di identità in corso di validità del soggetto firmatario della richiesta di finanziamento (rappresentante legale o suo delegato munito di delega, allegando copia dei documenti di identità del delegante e del delegato).
L’importo delle spese tecniche ammissibili, al netto della cassa e dell’IVA, non potrà essere superiore al 15% dell’importo che sarà posto a base d’asta e dovrà essere comprensivo delle seguenti voci:
a) progettazione in tutte le sue fasi;
b) direzione lavori/direzione dell’esecuzione del contratto;
c) regolare esecuzione/collaudo;
d) coordinamento della sicurezza;
e) qualsiasi indagine e studio propedeutico necessario alla definizione delle varie fasi progettuali (geologica, strutturale, archeologica, rilievi, etc.);