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Decreto 27 maggio 2020: le principali novità in materia di finanziamenti ai comuni


-all’art. 3 che le richieste dei  comuni  di  ammissione  al  finanziamento  per l’esercizio  finanziario   2020   devono   essere   presentate   alla Prefettura-UTG territorialmente competente entro il 30  giugno  2020, la  quale  provvede  a  trasmetterle  al  Ministero  dell’interno   – Dipartimento della pubblica sicurezza – Ufficio per il  coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia non  oltre  il  31  agosto successivo.
La commissione di cui all’art. 5 del decreto in commento, ultimata  l’istruttoria  delle richieste pervenute, provvederà alla redazione delle graduatorie di cui all’art. 7 del decreto in commento, ai fini della concessione del  finanziamento  secondo  le modalità indicate dall’art. 8 del decreto in commento;

-all’art. 4 che i comuni devono presentare le richieste di ammissione ai  finanziamenti alla Prefettura-UTG territorialmente  competente.
La  Prefettura-UTG trasmetterà  le  richieste  all’Ufficio  per  il  coordinamento  e   la pianificazione delle Forze di polizia del Dipartimento della pubblica sicurezza, unitamente ad una propria relazione nella quale:
a) attesterà la sussistenza dei requisiti di ammissibilità di  cui all’art. 2 del presente decreto, in base alle dichiarazioni rese dai comuni ed  agli  atti in proprio possesso;
b) fornirà un rapporto circa i fenomeni di criminalità diffusa insistenti  nell’area  urbana  interessata   dall’installazione   del sistema  di  videosorveglianza  per  il  quale  viene  richiesto   il finanziamento, valutati sulla base delle indicazioni contenute  nelle linee guida per l’attuazione della sicurezza urbana, adottate su proposta del Ministro  dell’interno  con  accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città ed  autonomie  locali,  in data 26 luglio 2018;
c)  attesterà  l’indice   di   delittuosità,   relativo   all’anno precedente a quello di presentazione della richiesta, registrato  nel territorio del comune interessato.
Le richieste di ammissione ai  finanziamenti  devono  essere,  a pena di irricevibilità, redatte sul modello di cui  all’allegato  A) al presente decreto ed essere corredate da:
a) copia degli elaborati relativi ad almeno il primo  livello  di progettazione, redatti con  le  modalità  di  cui  all’art.  23  del «Codice dei  contratti  pubblici», d.lgs. 50/2016,  la  cui  stima  economica  dovrà espressamente indicare la quota di cofinanziamento;
b) dichiarazione attestante che l’intervento  è  già  inserito, ovvero che sarà inserito, nel piano triennale delle opere  pubbliche approvato;
c) fotocopia del documento di identità in corso di validità del soggetto firmatario della richiesta di finanziamento  (rappresentante legale o suo delegato munito di delega, allegando copia dei documenti di identità del delegante e del delegato).
L’importo delle spese tecniche ammissibili, al netto della cassa e dell’IVA, non potrà essere superiore al 15% dell’importo  che  sarà posto a base d’asta e dovrà essere comprensivo delle seguenti voci:
a) progettazione in tutte le sue fasi;
b) direzione lavori/direzione dell’esecuzione del contratto;
c) regolare esecuzione/collaudo;
d) coordinamento della sicurezza;
e) qualsiasi  indagine  e  studio  propedeutico  necessario  alla definizione delle varie  fasi  progettuali  (geologica,  strutturale, archeologica, rilievi, etc.);


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