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Decreto 27 maggio 2020: le principali novità in materia di finanziamenti ai comuni


E’ stato pubblicato nella G.U.  n. 161 del 27 giugno 2020 il decreto del Ministero dell’Interno  n. 27  maggio 2020, recante “Definizione delle modalità di presentazione delle richieste di ammissione ai finanziamenti da parte dei comuni, nonché i criteri di ripartizione delle relative risorse”.
Il decreto in commento definisce le modalità di presentazione da parte dei  comuni  delle  richieste  di ammissione ai finanziamenti, nonché i criteri  per  la  ripartizione delle risorse stanziate dall’art. 5, comma 2-ter,  del  decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, incrementate di 17 milioni di euro per  l’anno 2020, e dall’art. 35-quinquies, comma 1, del  decreto-legge  4  ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°  dicembre 2018, n. 132, per l’anno 2020.

Il decreto ha stabilito che :

– all’art. 1 l’ambito di applicazione e le definizioni, in particolare si ricorda che per “finanziamento” si intende la quota parte delle risorse di cui all’art. 2-ter del d.l. 14/2017 da assegnare  ai  comuni  interessati,  per l’installazione dei sistemi di videosorveglianza di cui al  comma  2, lettera a), del medesimo decreto.
Per “patti” si intendono invece  i  patti  sottoscritti  tra  il prefetto ed il sindaco, in coerenza con le linee  generali delle politiche  pubbliche per la promozione della sicurezza integrata adottate, su proposta del Ministro dell’interno, con accordo  sancito  in  sede  di  Conferenza
unificata in data 24 gennaio 2018  di  cui all’art. 2 del d.l. 14/2017, nel rispetto delle linee guida per l’attuazione della sicurezza urbana, adottate su proposta del Ministro  dell’interno  con  accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città ed  autonomie  locali,  in data 26 luglio 2018, di cui all’art. 5, comma 1, del d.l. 14/2017, con  i  quali possono  essere  individuati,  in  relazione  alla  specificità dei contesti, interventi per la  sicurezza  urbana,  tenuto  conto  anche delle esigenze delle aree rurali confinanti con il territorio urbano.
Per “progetti” si intendono quelli relativi  alla  realizzazione   ed all’installazione dei sistemi di videosorveglianza di cui all’art. 5, comma 2, lettera a), del  d.l. 14/2017;

-all’art. 2 che possono produrre la richiesta per  accedere  al  «finanziamento»  i comuni:
a)  che  hanno  sottoscritto  i  «patti»  che  individuano   come prioritario  obiettivo,  per  la  prevenzione  ed  il  contrasto  dei fenomeni di criminalità diffusa  e  predatoria,  l’installazione  di sistemi di  videosorveglianza  in  determinate  zone  del  territorio comunale o infra-comunale;
b) che intendono realizzare sistemi di videosorveglianza  il  cui tracciato  di  progetto   non   si   sovrappone   con   quelli   già precedentemente realizzati  con  finanziamenti  comunitari,  statali, regionali o provinciali, concessi o erogati negli ultimi cinque anni.
Non è invece ammesso il finanziamento per  la  sostituzione  o  la manutenzione di sistemi di videosorveglianza già realizzati;
c) i cui progetti sono stati preventivamente approvati in sede di «Comitato provinciale per  l’ordine  e  la  sicurezza  pubblica»,  in quanto  conformi  alle  caratteristiche  prescritte   dalle   vigenti direttive impartite dal Ministero dell’interno;
d) che dimostrano di possedere  la  disponibilità  delle  somme, regolarmente  iscritte  a  bilancio,  ovvero  che  si  impegnano   ad iscrivere quelle occorrenti ad assicurare  la  corretta  manutenzione degli impianti  e  delle  apparecchiature  tecniche  dei  sistemi  di videosorveglianza da realizzare, fino ad un massimo  di  cinque  anni dalla data di ultimazione degli interventi.
Per  «patti»  sottoscritti  dopo l’entrata in vigore del «decreto-legge», vigenti alla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  consentono  il  finanziamento  dei sistemi di videosorveglianza, con imputabilità delle somme stanziate per l’esercizio finanziario 2020;


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