E’ stato pubblicato nella G.U. n. 161 del 27 giugno 2020 il decreto del Ministero dell’Interno n. 27 maggio 2020, recante “Definizione delle modalità di presentazione delle richieste di ammissione ai finanziamenti da parte dei comuni, nonché i criteri di ripartizione delle relative risorse”.
Il decreto in commento definisce le modalità di presentazione da parte dei comuni delle richieste di ammissione ai finanziamenti, nonché i criteri per la ripartizione delle risorse stanziate dall’art. 5, comma 2-ter, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, incrementate di 17 milioni di euro per l’anno 2020, e dall’art. 35-quinquies, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, per l’anno 2020.
Il decreto ha stabilito che :
– all’art. 1 l’ambito di applicazione e le definizioni, in particolare si ricorda che per “finanziamento” si intende la quota parte delle risorse di cui all’art. 2-ter del d.l. 14/2017 da assegnare ai comuni interessati, per l’installazione dei sistemi di videosorveglianza di cui al comma 2, lettera a), del medesimo decreto.
Per “patti” si intendono invece i patti sottoscritti tra il prefetto ed il sindaco, in coerenza con le linee generali delle politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata adottate, su proposta del Ministro dell’interno, con accordo sancito in sede di Conferenza
unificata in data 24 gennaio 2018 di cui all’art. 2 del d.l. 14/2017, nel rispetto delle linee guida per l’attuazione della sicurezza urbana, adottate su proposta del Ministro dell’interno con accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in data 26 luglio 2018, di cui all’art. 5, comma 1, del d.l. 14/2017, con i quali possono essere individuati, in relazione alla specificità dei contesti, interventi per la sicurezza urbana, tenuto conto anche delle esigenze delle aree rurali confinanti con il territorio urbano.
Per “progetti” si intendono quelli relativi alla realizzazione ed all’installazione dei sistemi di videosorveglianza di cui all’art. 5, comma 2, lettera a), del d.l. 14/2017;
-all’art. 2 che possono produrre la richiesta per accedere al «finanziamento» i comuni:
a) che hanno sottoscritto i «patti» che individuano come prioritario obiettivo, per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, l’installazione di sistemi di videosorveglianza in determinate zone del territorio comunale o infra-comunale;
b) che intendono realizzare sistemi di videosorveglianza il cui tracciato di progetto non si sovrappone con quelli già precedentemente realizzati con finanziamenti comunitari, statali, regionali o provinciali, concessi o erogati negli ultimi cinque anni.
Non è invece ammesso il finanziamento per la sostituzione o la manutenzione di sistemi di videosorveglianza già realizzati;
c) i cui progetti sono stati preventivamente approvati in sede di «Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica», in quanto conformi alle caratteristiche prescritte dalle vigenti direttive impartite dal Ministero dell’interno;
d) che dimostrano di possedere la disponibilità delle somme, regolarmente iscritte a bilancio, ovvero che si impegnano ad iscrivere quelle occorrenti ad assicurare la corretta manutenzione degli impianti e delle apparecchiature tecniche dei sistemi di videosorveglianza da realizzare, fino ad un massimo di cinque anni dalla data di ultimazione degli interventi.
Per «patti» sottoscritti dopo l’entrata in vigore del «decreto-legge», vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, consentono il finanziamento dei sistemi di videosorveglianza, con imputabilità delle somme stanziate per l’esercizio finanziario 2020;