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Decreto 27 maggio 2020: le principali novità in materia di finanziamenti ai comuni


-all’art.5 che con successivo decreto del  Ministro  dell’interno  sarà nominata un’apposita commissione  incaricata  di  esaminare  le richieste avanzate dai comuni, ai fini  della  successiva  erogazione del relativo finanziamento.
La commissione sarà composta da un prefetto, che la presiede, e da due componenti individuati tra  viceprefetti  della carriera  prefettizia  e  tra  i  dirigenti  all’area   I   personale
dell’Amministrazione  civile  dell’interno,  in  servizio  presso  il Dipartimento della pubblica sicurezza.
Le funzioni di segretario saranno svolte  da  un  funzionario  in  servizio  presso  l’Ufficio  per  il coordinamento  e  la  pianificazione  delle  Forze  di  polizia   del Dipartimento della pubblica sicurezza.
Per le attività svolte dai componenti della commissione non é previsto alcun compenso;

-all’art. 6 che  le richieste presentate dai  comuni  saranno valutate dalla commissione di cui sopra ai fini della concessione dei finanziamenti, attribuendo a  ciascuna  di esse un punteggio secondo i seguenti criteri:
a) indice di delittuosità della  provincia,  ricavato  dai  dati consolidati disponibili  rispetto  all’anno  di  presentazione  della richiesta di ammissione al finanziamento, rapportato all’indice medio di delittuosità su scala nazionale: da 0 a 10 punti;
b)  indice  di  delittuosità  del  comune,  ricavato  dai   dati consolidati disponibili  rispetto  all’anno  di  presentazione  della richiesta di ammissione al finanziamento, rapportato all’indice medio di delittuosità su scala provinciale: da 10 a 20 punti;
c) incidenza dei  fenomeni  di  criminalità  diffusa  registrati nell’area urbana da sottoporre a videosorveglianza, relativi all’anno precedente all’esercizio finanziario  in  relazione  al  quale  viene presentata la richiesta  di  ammissione  al  finanziamento,  valutati secondo gli elementi comunicati dalla Prefettura-UTG con la relazione di cui all’art. 4, comma 1, lettere b) e c): da 0 a 10 punti;
d) entità numerica della popolazione residente, fino a 10 punti, secondo  le  seguenti  fasce  demografiche,  con  l’attribuzione  del punteggio a fianco di ciascuna indicato:
fino a 3.000 abitanti – 10 punti;
da 3.001 a 5.000 – 8 punti;
da 5.001 a 10.000 – 6 punti;
da 10.001 a 15.000 – 4 punti;
da 15.001 a 20.000 – 2 punti;
oltre 20.000 – 0 punti;
e) la  commissione  procederà  ad  un’ulteriore  valutazione  delle richieste di finanziamento tenendo conto del rapporto percentuale fra l’importo  del  cofinanziamento  proposto  dal  comune  e   l’importo complessivo  del  progetto.  Successivamente  alla   percentuale   di cofinanziamento massima (PCmax) saranno attribuiti 20 punti e per  le restanti percentuali di  cofinanziamento  (PCi)  sarà  applicato  il metodo proporzionale diretto con la seguente formula:  (PCi/PCmax)  x 20.
I punteggi attribuiti sulla base dei criteri sopra descritti saranno arrotondati fino al secondo decimale ed a ciascuna richiesta  di ammissione al finanziamento è attribuito un punteggio massimo pari a 70 punti.
A parità di punteggio hanno titolo di preferenza, nell’ordine:
a) i comuni nei confronti dei quali, negli ultimi dieci anni,  è stato dichiarato il dissesto, ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 244 e seguenti del d.lgs. n. 267 del 2000;
b) i comuni che negli ultimi dieci anni sono stati destinatari di provvedimento di scioglimento dei consigli  comunali,  conseguente  a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di  tipo  mafioso,  ai sensi dell’art. 143 d.lgs. n. 267 del 2000;
c) le richieste di finanziamento che  presentano  il  livello  di progettazione più elevato;
d) in caso di ulteriore parità, sarà data priorità  all’ordine di  arrivo  delle  richieste  alla  Prefettura-UTG   territorialmente competente.
A tal fine saranno prese in considerazione la data  e  l’ora di presentazione delle richieste;

-all’art.7 che la commissione procederà alla valutazione delle richieste  di  finanziamento,  attribuendo  a  ciascuna  di  esse  un punteggio secondo i criteri di cui sopra, e  formerà  una
graduatoria provvisoria anche in relazione ai titoli di preferenza sopra riportati.
La graduatoria garantirà  altresì  il rispetto delle eventuali assegnazioni  differenziate  in  favore  dei comuni delle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna, secondo quanto previsto dall’art.  7-bis del decreto-legge n. 243 del 2016 e dal decreto del Presidente  del Consiglio dei ministri 10 maggio 2019, per la  successiva  redazione della graduatoria definitiva dei comuni ammessi al finanziamento;


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