-all’art.5 che con successivo decreto del Ministro dell’interno sarà nominata un’apposita commissione incaricata di esaminare le richieste avanzate dai comuni, ai fini della successiva erogazione del relativo finanziamento.
La commissione sarà composta da un prefetto, che la presiede, e da due componenti individuati tra viceprefetti della carriera prefettizia e tra i dirigenti all’area I personale
dell’Amministrazione civile dell’interno, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.
Le funzioni di segretario saranno svolte da un funzionario in servizio presso l’Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia del Dipartimento della pubblica sicurezza.
Per le attività svolte dai componenti della commissione non é previsto alcun compenso;
-all’art. 6 che le richieste presentate dai comuni saranno valutate dalla commissione di cui sopra ai fini della concessione dei finanziamenti, attribuendo a ciascuna di esse un punteggio secondo i seguenti criteri:
a) indice di delittuosità della provincia, ricavato dai dati consolidati disponibili rispetto all’anno di presentazione della richiesta di ammissione al finanziamento, rapportato all’indice medio di delittuosità su scala nazionale: da 0 a 10 punti;
b) indice di delittuosità del comune, ricavato dai dati consolidati disponibili rispetto all’anno di presentazione della richiesta di ammissione al finanziamento, rapportato all’indice medio di delittuosità su scala provinciale: da 10 a 20 punti;
c) incidenza dei fenomeni di criminalità diffusa registrati nell’area urbana da sottoporre a videosorveglianza, relativi all’anno precedente all’esercizio finanziario in relazione al quale viene presentata la richiesta di ammissione al finanziamento, valutati secondo gli elementi comunicati dalla Prefettura-UTG con la relazione di cui all’art. 4, comma 1, lettere b) e c): da 0 a 10 punti;
d) entità numerica della popolazione residente, fino a 10 punti, secondo le seguenti fasce demografiche, con l’attribuzione del punteggio a fianco di ciascuna indicato:
fino a 3.000 abitanti – 10 punti;
da 3.001 a 5.000 – 8 punti;
da 5.001 a 10.000 – 6 punti;
da 10.001 a 15.000 – 4 punti;
da 15.001 a 20.000 – 2 punti;
oltre 20.000 – 0 punti;
e) la commissione procederà ad un’ulteriore valutazione delle richieste di finanziamento tenendo conto del rapporto percentuale fra l’importo del cofinanziamento proposto dal comune e l’importo complessivo del progetto. Successivamente alla percentuale di cofinanziamento massima (PCmax) saranno attribuiti 20 punti e per le restanti percentuali di cofinanziamento (PCi) sarà applicato il metodo proporzionale diretto con la seguente formula: (PCi/PCmax) x 20.
I punteggi attribuiti sulla base dei criteri sopra descritti saranno arrotondati fino al secondo decimale ed a ciascuna richiesta di ammissione al finanziamento è attribuito un punteggio massimo pari a 70 punti.
A parità di punteggio hanno titolo di preferenza, nell’ordine:
a) i comuni nei confronti dei quali, negli ultimi dieci anni, è stato dichiarato il dissesto, ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 244 e seguenti del d.lgs. n. 267 del 2000;
b) i comuni che negli ultimi dieci anni sono stati destinatari di provvedimento di scioglimento dei consigli comunali, conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso, ai sensi dell’art. 143 d.lgs. n. 267 del 2000;
c) le richieste di finanziamento che presentano il livello di progettazione più elevato;
d) in caso di ulteriore parità, sarà data priorità all’ordine di arrivo delle richieste alla Prefettura-UTG territorialmente competente.
A tal fine saranno prese in considerazione la data e l’ora di presentazione delle richieste;
-all’art.7 che la commissione procederà alla valutazione delle richieste di finanziamento, attribuendo a ciascuna di esse un punteggio secondo i criteri di cui sopra, e formerà una
graduatoria provvisoria anche in relazione ai titoli di preferenza sopra riportati.
La graduatoria garantirà altresì il rispetto delle eventuali assegnazioni differenziate in favore dei comuni delle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna, secondo quanto previsto dall’art. 7-bis del decreto-legge n. 243 del 2016 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2019, per la successiva redazione della graduatoria definitiva dei comuni ammessi al finanziamento;