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Decreto Rilancio: le principali novità in materia di tributi e finanza


E’ stato pubblicato in G.U.  il cd. “decreto rilancio” d.l.n. 34/2020, recante “misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Si riportano di seguito le principali novità apportate dal decreto legge in materia di tributi e finanza.

L’art 135, concernente “Disposizioni in materia di giustizia tributaria e contributo unificato”, dispone che:

1)all’articolo 62 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è inserito il comma 1-bis, il quale dispone che dall’8 marzo  al 31 maggio 2020 è sospeso il termine per il computo delle sanzioni  e il termine per il mancato o ritardato pagamento del contributo  unificato;

2) all’articolo 16 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119,  il comma 4 è modificato e viene previsto che la partecipazione alle udienze può avvenire a distanza mediante collegamento audiovisivo tra l’aula di udienza e il luogo del collegamento da remoto del contribuente, del difensore, dell’ufficio impositore e dei soggetti della riscossione, nonché dei giudici tributari e del personale amministrativo delle Commissioni tributarie, tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e di udire quanto  viene detto.

Il luogo dove avviene il collegamento da remoto è equiparato all’aula di udienza.

La partecipazione da remoto all’udienza  potrà essere richiesta dalle parti processuali nel ricorso o nel primo atto difensivo ovvero con apposita istanza da depositare in segreteria e notificata alle parti costituite prima della comunicazione dell’avviso.

Con provvedimenti del Direttore Generale delle Finanze, sentito il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, il Garante per la protezione dei dati personali e l’Agenzia per l’Italia Digitale, saranno individuate le regole tecnico operative per consentire la partecipazione all’udienza a distanza e le Commissioni tributarie presso cui sarà possibile attivarla.

I giudici, sulla base dei criteri individuati dai Presidenti delle Commissioni tributarie, individueranno le controversie per le quali l’ufficio di segreteria sarà autorizzato a comunicare alle parti lo svolgimento dell’udienza a distanza.

Inoltre, la ripartizione delle somme del contributo unificato tributario per l’anno 2020 avverrà per ciascuna Commissione tributaria sulla base del numero dei giudici e del personale in servizio nell’anno 2020 .

L’art 144, concernente la “Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni”, ha disposto che i versamenti delle somme dovute in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il giorno antecedente l’entrata in vigore del presente decreto, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 settembre 2020 e non verranno  applicate sanzioni e interessi.

I predetti versamenti  potranno essere effettuati anche in 4 rate mensili di pari importo a decorrere da settembre 2020 con scadenza il 16 di ciascun mese.

L’art 149, concernente la “Sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti   di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione  e di recupero dei crediti d’imposta”, stabilisce che verranno prorogati al 16 settembre 2020 i termini di versamento delle somme dovute a seguito di:

1) atti di accertamento con adesione;

2)accordo conciliativo;

3)accordo di mediazione;

4)atti di liquidazione a seguito di attribuzione della rendita;

5)atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti di locazione e di contratti diversi;

6) atti di recupero;

7)avvisi di liquidazione emessi in presenza di omesso, carente o tardivo versamento dell’imposta di registro del Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta sulle donazioni di cui al citato Testo unico, dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti e dell’imposta sulle assicurazioni.

E’ prorogato al 16 settembre 2020 il termine finale per la notifica del ricorso di primo grado innanzi alle Commissioni tributarie , i cui termini di versamento scadono  nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.

Le presenti disposizioni  si applicano anche alle somme rateali, in scadenza nel periodo compreso tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020, dovute in base agli atti rateizzabili e dovute ai fini delle definizioni agevolate.

Inoltre, i versamenti prorogati dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o, a decorrere dal medesimo giorno del mese di settembre 2020, mediante  rateazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con scadenza il 16 di ciascun mese.


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