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Decreto Rilancio: le principali novità in materia di tributi e finanza


L’ art.151, concernente il “Differimento del periodo di sospensione della  notifica degli atti e per l’esecuzione dei provvedimenti di sospensione  della licenza/autorizzazione amministrativa all’esercizio dell’attività/iscrizione ad albi e ordini professionali”, dispone che la proroga fino al 31 gennaio 2021 per le notifiche degli atti e per l’esecuzione dei provvedimenti di sospensione della licenza o dell’autorizzazione amministrativa all’esercizio dell’attività, ovvero dell’esercizio dell’attività medesima o dell’iscrizione ad albi e ordini professionali, emanati dalle direzioni regionali dell’Agenzia delle entrate.

L’art. 152, concernente la “Sospensione dei pignoramenti dell’Agente della riscossione su stipendi e pensioni”, stabilisce che nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 agosto 2020 sono sospesi gli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima di tale ultima data dall’agente della riscossione e dai  soggetti iscritti all’albo, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.

Le somme che avrebbero dovuto essere accantonate nel medesimo periodo non sono sottoposte a vincolo di indisponibilità e il terzo pignorato le renderà fruibili al debitore esecutato, anche se anteriormente data di entrata in vigore del presente decreto sia intervenuta ordinanza di assegnazione del giudice dell’esecuzione.

Restano fermi gli accantonamenti effettuati prima della data di entrata in vigore del presente decreto e restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate le somme accreditate, anteriormente alla stessa data, all’agente della riscossione e ai soggetti iscritti all’albo.

L’art. 154, concernente la “Proroga del periodo di sospensione delle attività dell’agente della riscossione”, ha disposto che all’articolo 68 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, la proroga del periodo di sospensione delle attività dell’agente della riscossione è  prorogata al 31 agosto;

2) viene inserito  il comma 2-ter, il quale, relativamente ai piani di dilazione in essere alla data dell’8 marzo 2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 agosto 2020, si determinano in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di dieci rate, anche non consecutive;

3) il comma 3 è modificato e dispone che il mancato ovvero insufficiente ovvero tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate, da corrispondere nell’anno 2020, delle definizioni  non determina l’inefficacia delle stesse definizioni se il debitore effettuerà l’integrale versamento delle predette rate entro il termine del 10 dicembre 2020;

4) viene inserito il comma 3 bis, in tema di debiti per i quali, alla data del 31 dicembre 2019, si è determinata l’inefficacia delle definizioni, in tal caso potranno essere accordate nuove dilazioni.


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