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Decreto Rilancio: le principali novità in materia di tributi e finanza


L’art.156, concernente l’”Accelerazione delle procedure di riparto del cinque per mille per l’esercizio finanziario 2019”, stabilisce che al fine di anticipare al 2020 le procedure per l’erogazione del contributo del cinque per mille relativo all’esercizio finanziario 2019, nella ripartizione delle risorse allo stesso destinate sulla base delle scelte dei contribuenti non si terrà conto delle dichiarazioni dei redditi presentate e gli elenchi degli enti ammessi e di quelli esclusi dal beneficio saranno pubblicati sul sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate entro il 31 luglio 2020 e il contributo sarà erogato dalle amministrazioni competenti entro il 31 ottobre 2020.

L’art. 157, concernente la “Proroga dei termini al fine  di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali”, dispone che gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali  i termini di decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione, scadono tra l’8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, saranno  emessi entro il 31 dicembre 2020 e saranno notificati nel periodo compreso tra  il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti  fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.

Dal termine iniziale del periodo di sospensione, non si procede altresì  agli invii dei seguenti atti, comunicazioni e inviti, elaborati o emessi, entro il 31 dicembre 2020:

1) comunicazioni di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del    decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e di cui all’articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

2) inviti all’adempimento di cui all’articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122;

3)atti di accertamento dell’addizionale erariale della tassa automobilistica;

4)atti di accertamento delle tasse automobilistiche;

5)atti di accertamento per omesso o tardivo versamento della tassa sulle concessioni governative per l’utilizzo di telefoni cellulari.

Gli atti, le comunicazioni e gli inviti  saranno notificati, inviati o messi a disposizione nel    periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021.

I termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento sono prorogati di un anno relativamente:

1) alle dichiarazioni presentate nell’anno 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione;

2) alle dichiarazioni dei sostituti d’imposta presentate nell’anno 2017, per le somme che risultano dovute;

3)alle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di controllo.

Con riferimento agli atti indicati notificati nel 2021 non sono dovuti, se previsti, gli interessi per ritardato pagamento.

Con riferimento alle comunicazioni  non sono dovuti gli interessi per ritardato pagamento per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di consegna della comunicazione.

L’art. 158, concernente la “Cumulabilità  della sospensione dei termini processuali e della sospensione nell’ambito del procedimento di accertamento con adesione”, dispone che la sospensione dei termini processuali si intende cumulabile in ogni caso con la sospensione del termine di impugnazione prevista dalla procedura di accertamento con adesione.

L’Art. 177, concernente “Esenzioni   dall’imposta municipale propria-IMU per il settore turistico”, stabilisce che,  in considerazione degli effetti connessi all’emergenza sanitaria da COVID 19, per l’anno 2020, non é dovuta la prima rata dell’imposta municipale propria (IMU), relativa a:

1) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti  termali;

2)immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti , è istituito un fondo con una dotazione di 74,90 milioni di euro per l’anno 2020.


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