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Decreto Rilancio: le principali novità in materia di tributi e finanza


L’Art. 177, concernente “Esenzioni   dall’imposta municipale propria-IMU per il settore turistico”, stabilisce che,  in considerazione degli effetti connessi all’emergenza sanitaria da COVID 19, per l’anno 2020, non é dovuta la prima rata dell’imposta municipale propria (IMU), relativa a:

1) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti  termali;

2)immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti , è istituito un fondo con una dotazione di 74,90 milioni di euro per l’anno 2020.

L’art. 180, concernente il “Ristoro ai Comuni per la  riduzione di gettito dell’imposta  di soggiorno e altre disposizioni in materia”, stabilisce che  nell’anno 2020 sarà istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un Fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro, per il ristoro parziale dei comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell’imposta di soggiorno o del contributo di sbarco, nonché del contributo di    soggiorno di cui all’articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in conseguenza dell’adozione delle misure di contenimento del COVID-19.

Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvederà con decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente   decreto.

Il gestore della struttura ricettiva sarà responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno  con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.

La dichiarazione dovrà essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Si applica una sanzione amministrativa in tutti i seguenti casi:

-per l’omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile;

– o per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno.

 


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