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Lombardia, del. n. 7– Riduzione costi personale Aziende Speciali


Un Presidente provinciale ha chiesto un parere in tema di riduzione di costi del personale delle aziende speciali, come disposto dall’art. 18, comma 2 bis del d.l. 112/2008 e smi, e se l’ente possa determinare con proprio atto di indirizzo il fabbisogno di personale ex novo dell’azienda speciale.I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 7/2020, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 14 febbraio 2020, hanno ritenuto la richiesta di parere parzialmente inammissibile sotto il profilo oggettivo in quanto il secondo quesito si riferisce ad una vicenda concreta, relativa alla metodologia da seguire nell’adozione di specifici atti gestionali finalizzati a valutare il rispetto delle prescrizioni normative in tema di riduzione dei costi del personale.

La Corte dei Conti ha ribadito, quanto già esposto nella deliberazione 433/2019, l’impossibilità da parte della magistratura contabile di pronunciarsi in sede consultiva sull’interpretazione di atti di indirizzo amministrativi e sui contenuti che gli stessi debbano assumere, poiché trattasi di valutazioni rientranti nell’ambito di processi decisionali di esclusiva competenza dell’Ente, nella quale la magistratura contabile non può entrare stante il rischio di condizionarne l’attività su cui è chiamata invece ad esercitare il controllo.

In merito al primo quesito posto dall’istante, ritenuto ammissibile sotto il profilo oggettivo, la Corte dei Conti ha ribadito che l’art. 18, comma 2 bis, del d.l. 112/2008 appare collocabile nel quadro di analoghe disposizioni tese, nel corso degli ultimi anni, alla riduzione delle spese correnti da parte delle p.a. e dei relativi organismi partecipati, fermo restando l’attuale superamento del precedente meccanismo di applicazione diretta agi organismi partecipati dei vincoli assunzionali riferibili alle p.a. socie/controllanti.

La magistratura contabile, nella deliberazione in commento, ribadisce, richiamando la giurisprudenza formatasi in materia, che ai fini dell’obbligo di raggiungimento degli obiettivi di risparmio e di contenimento della spesa di personale (anche a tempo determinato), quali il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale, gli atti di indirizzo dell’ente controllante assumono un ruolo preponderante, nell’ottica di maggiore responsabilizzazione degli enti pubblici anche nello loro qualità di soci/controllori (Corte dei Conti, Sez. Contr. Puglia, del. n. 1/2015; Corte dei Conti, Sez. Aut., del. 29/2019).

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Lombardia del. n. 7 – 20

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