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Lombardia, del. n. 433– Atto indirizzo ente controllante


Il Vicepresidente di un’Azienda Speciale ha chiesto un parere sul carattere vincolante dell’atto di indirizzo, più volte richiesto all’ente controllante ma mai adottato da quest’ultimo, al fine di poter effettuare nuove assunzioni così da garantire l’assolvimento dei servizi affidati all’Azienda.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 433/2019, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 9 dicembre 2019, hanno ritenuto la richiesta di parere inammissibile sotto il profilo soggettivo, non essendo l’azienda speciale un ente legittimato, ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge 131/2003, a richiedere pareri consultivi alla presente Corte, che sotto il profilo oggettivo, poiché il quesito non ha a oggetto l’interpretazione di una norma di dubbia applicabilità, bensì un parere sul carattere vincolante di un atto non normativo, quale è l’atto di indirizzo amministrativo della p.a. controllante.

Pertanto, la richiesta di parere è inammissibile.

 

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CC Sez. Controllo Lombardia del. n. 433 – 19


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