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Mancato invio dei dati contabili alla BDAP: divieto di assunzione


La mancata trasmissione dei dati contabili alla Banca dati delle Pubbliche amministrazioni nei termini di legge comporta l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 9, comma 1 quinquies, del d.l. 113/2016, ovvero il divieto di procedere ad assunzioni di personale finché perdura tale inadempimento.

Questo quanto evidenziato dalla Corte dei Conti, sez. contr. Piemonte, con la deliberazione n. 136 depositata il 19 dicembre 2018.

Ai sensi dell’articolo 4, commi 6 e 7, del d.lgs. 118/2011, le regioni, gli enti locali e i loro organismi ed enti strumentali devono trasmettere le previsioni di bilancio e le risultanze del consuntivo, aggregate secondo la struttura del piano dei conti, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 13 della legge 196/2009, sulla base degli schemi, tempi e modalità definiti con il decreto del Ministro dell’Economia 12 maggio 2016.

Gli atti da trasmettere, entro 30 giorni dalla loro approvazione, sono: il bilancio di previsione e le relative variazioni, il rendiconto della gestione, il bilancio consolidato, compresi tutti i relativi allegati, il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio nonché i dati di previsione e di rendiconto secondo la struttura del piano dei conti integrato.

In caso di mancata approvazione del rendiconto nei termini di legge (fissati dall’articolo 16 del d.lgs. n. 118/2011), è prevista la trasmissione dei dati del consuntivo entro 30 giorni dall’approvazione della Giunta oppure, in caso di difetto di approvazione della bozza di consuntivo, dei dati di preconsuntivo entro 30 giorni dalla scadenza del termine di legge per l’approvazione della Giunta.

In caso di mancata trasmissione dei dati alla BDAP, l’Ente incorre nella sanzione di cui all’articolo 9, comma 1 quinquies, del d.l. 113/2016, che preclude ogni possibilità di “procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. E’ fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo”. (Corte dei conti, sez. Abruzzo, del. n. 103/2017 e n. 12/2018; sez. Puglia, del. n. 98/2018; sez. Campania, del. n. 80/2018 e n. 130/2018).

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Piemonte del. n. 136 -18


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