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Abruzzo, del. n. 103 – Adozione documenti contabili: blocco assunzioni per l’ente inadempiente


La Regione ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 9, comma 1-quinquies, del d.l. 113/2016 che ha introdotto il divieto di “ … procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto …” nei confronti degli enti territoriali, delle  Regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l’approvazione di determinati documenti contabili (quali il bilancio di previsione, il rendiconto ed il bilancio consolidato) nonché per l’invio di tali documenti alla banca dati delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 13 della legge di contabilità nazionale.

In particolare l’ente ha chiesto se tale divieto precluda la possibilità di utilizzare risorse umane mediante il ricorso all’istituto del comando e del distacco.

I magistrati contabili dell’Abruzzo, con la deliberazione 103/2017, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 9 giugno, hanno evidenziato che l’articolo 9, comma 1-quinquies e ss., del d.l. 113/2016 prevede una sanzione “diretta” per l’ente inadempiente ovvero l’impossibilità di una qualsivoglia spesa per il personale fino all’approvazione (tardiva) degli atti contabili principali.

Il rigore della novella normativa emerge altresì dall’ultima parte del comma 1-quinquies dell’art. 9, d.l. 113/2016, laddove si sanzionano persino condotte della p.a. “elusive” poiché “E’ fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione …”.

In tale logica, può pertanto paventarsi come elusivo del divieto il ricorso da parte dell’amministrazione inadempiente all’istituto del comando che, su altro e differente versante, è stato configurato quale operazione “finanziariamente neutra” e non comportante “… la costituzione di un rapporto di impiego” (Corte dei Conti, Sez. Autonomie, del. 12/2017).

Senza considerare che l’utilizzo di personale in comando in luogo di “nuove assunzioni”, lungi dallo spronare le amministrazioni all’adempimento, potrebbe costituire, di fatto, un aggiramento della preclusione nonché, e soprattutto, un possibile fattore di ulteriore perpetuarsi del ritardo con la perdita di effettività e vanificazione, a tal punto, della sanzione contemplata dal legislatore.

Secondo i magistrati contabili, pertanto, il divieto di cui ai commi 1-quinquies e ss. dell’art. 9, del d.l. 113/2016 riguarda le assunzioni di personale a tempo indeterminato (ivi compresa le mobilità tra amministrazioni), a tempo determinato/flessibile et similia nonché i comandi e i distacchi.

Le medesime considerazioni devono essere estese anche alle assunzioni, caratterizzate dalla “non stabilità”, del personale destinato alle segreterie degli organi di indirizzo politico, delle commissioni consiliari e del Difensore civico regionale e, infine, alle assunzioni effettuate dalla Regione su indicazione dei capogruppo consiliari, quale modalità di reclutamento alternativa all’assunzione diretta da parte dei Gruppi.

Si segnalano i ns. seminari di studi in materia di personale:
Riforma pubblico impiego: le novità dei decreti attuativi Madia – Firenze – 23 giugno 2017
Gli incarichi a soggetti esterni all’ente: vincoli e adempimenti – Firenze – 14 luglio 2017

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Abruzzo del. n. 103 – 17


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