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Puglia, del. n. 98 – Mancata approvazione documenti contabili fondamentali: vietato il comando


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla disciplina sanzionatoria e preclusiva di qualsivoglia spesa afferente il personale, prevista dall’articolo 9, comma 1-quiquies, del d.l. 113/2016, chiedendo in particolare se sia applicabile all’istituto del comando.

I magistrati contabili della Puglia, con la deliberazione 98/2018, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 5 luglio, hanno ribadito che l’articolo 9, comma 1-quinquies e ss., del d.l. 113/2016 prevede una sanzione “diretta” per l’ente inadempiente nell’approvazione dei documenti contabili fondamentali ovvero l’impossibilità di una qualsivoglia spesa per il personale fino all’approvazione (tardiva) degli atti contabili principali.

Il comando, pur non comportando “una novazione soggettiva del rapporto di lavoro né, tanto meno la costituzione di un rapporto di impiego”, comporta per l’amministrazione ricevente il sostegno degli oneri accessori nonché il rimborso all’amministrazione di origine del trattamento economico fondamentale del personale comandato (ex articolo 70 del d.lgs 165/2001).

In tale logica deve ritenersi vietato, da parte dell’amministrazione inadempiente, il ricorso all’istituto del comando (in tal senso sez. Abruzzo, del. n. 103/2017).

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Puglia del. n. 98-18


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