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Veneto, del. n. 455 – Concessione di servizi: quantificazione incentivi per funzioni tecniche


Un sindaco ha chiesto se nell’ambito di una concessione di servizi con previsione di un canone in favore del Comune, l’importo da considerarsi quale entità su cui parametrare l’incentivo massimo del 2% di cui all’articolo 113 del d.lgs. 50/2016 debba essere il “valore della concessione” o “l’importo del canone”.

I magistrati contabili del Veneto, con la deliberazione 455/2018, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 29 novembre, hanno ribadito che sulla base della normativa attualmente vigente è possibile corrispondere gli incentivi per funzioni tecniche, oltre che per i contratti di appalto, anche per i contratti di concessione e di partenariato (sez. Veneto, del. n. 198/2018).

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, il valore della concessione non può essere ancorato al canone concessorio ma deve essere calcolato dall’amministrazione sulla base del presumibile fatturato totale generato dalla concessione, tenendo conto dei ricavi ipotizzabili in relazione alla sua futura gestione.

Il calcolo del valore della concessione costituisce adempimento imposto alle stazioni appaltanti dall’articolo 167 del d.lgs. 50/2016 (e prima dall’articolo 29 del d.lgs. 163/2006), il quale impone di riferirsi al fatturato presunto derivante dalla gestione del servizio.

Tale valore deve essere specificato all’interno del bando, al fine di garantire una corretta informazione al mercato di riferimento sulle complessive e reali condizioni di gara, nonché di consentire ai soggetti concorrenti alla procedura di gara la possibilità di formulare la propria offerta nella più completa conoscenza dei dati economici del servizio da svolgere (Consiglio di Stato, sent. n. 127/2018; Consiglio di Stato, sent. n. 4343/2016; Tar Piemonte, sent. n. 622/2018; Tar Umbria, sent. n. 57/2016).

Pertanto, secondo i magistrati contabili, in una concessione di servizi, ai fini dell’incentivazione per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti, il 2% deve essere calcolato sul fatturato totale che si prevede possa derivare dalla fornitura dei servizi a favore dall’insieme degli utenti (e non sul canone di concessione).

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Veneto del. n. 455 -18


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