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Concessione: la stima del fatturato non può essere evitata dall’amministrazione


Il valore della concessione non può essere ancorato al canone concessorio ma deve essere calcolato dall’amministrazione sulla base del presumibile fatturato totale generato dalla concessione, tenendo conto dei ricavi ipotizzabili in relazione alla sua futura gestione.

Tale stima non può essere demandata al concorrente ovvero desunta sulla base degli elementi contenuti nel capitolato speciale.

Questo il principio espresso dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 127 dell’11 gennaio 2018.

Il calcolo del valore della concessione costituisce adempimento imposto alle stazioni appaltanti dall’articolo 167 del d.lgs. 50/2016 (e prima dall’articolo 29 del d.lgs. 163/2006), il quale impone di riferirsi al fatturato presunto derivante dalla gestione del servizio.

Tale valore deve essere specificato nei documenti della concessione al fine di consentire alle imprese di poter valutare correttamente l’utilità economica derivante dalla gestione del servizio e, di conseguenza, di formulare un’offerta economica corretta e consapevole (Tar Toscana, sent. n. 173/2017; Tar Umbria, sent. n. 57/2016).

La stazione appaltante, dunque, è tenuta ad attingere a tutte le informazioni che rientrano nella sua sfera di controllo al fine di desumere il dato da indicare quale valore della concessione, tra cui anche il fatturato generato dai gestori uscenti.

Tale stima non può essere demandata al concorrente sulla base degli elementi indicati nel capitolato speciale, perché è difficile dall’esterno compiere attendibili previsioni di stima, in quanto i fattori che incidono sui flussi di cassa dipendono da una molteplice varietà di condizioni.


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