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Concessioni: il valore non può essere determinato sulla base del canone concessorio


Il valore della concessione deve essere calcolato e parametrato sulla base del potenziale fatturato generato dalla gestione del servizio.

Questo il principio espresso dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 4343 del 18 ottobre 2016, con la quale è stata rilevata l’illegittimità della lex specialis concernente l’affidamento in concessione del servizio di ristoro a mezzo distributori automatici e semiautomatici di alimenti e bevande nella parte in cui era stato commisurato il valore della concessione esclusivamente con riferimento ai canoni concessori.

Come ribadito dai giudici amministrativi, l’esatta determinazione del valore dell’affidamento assume rilievo sotto molteplici aspetti: è essenziale per poter fornire una corretta informazione agli operatori economici potenzialmente interessati a prestare il servizio, serve ad individuare con esattezza la forma di pubblicità idonea, è necessaria per determinare l’entità delle cauzioni e del contributo dovuto all’Autorità.

In particolare, il valore della concessione non può essere computato con riferimento al c.d. “ristorno” e cioè al costo della concessione, che è un elemento del tutto eventuale, ma deve essere calcolato sulla base del flusso dei corrispettivi pagati dagli utenti per i servizi in concessione.

Tale modalità di calcolo risulta confermata dalla previsione contenuta nella direttiva 2014/23/UE che ha stabilito all’art. 8, comma 2, rubricato “soglia e metodo di calcolo del valore stimato delle concessioni” che “…. Il valore di una concessione è costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell’IVA, stimato dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore, quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali lavori e servizi. Tale valore stimato è valido al momento dell’invio del bando….”.

Inoltre, il comma 3 stabilisce che il valore della concessione deve essere calcolato secondo un metodo oggettivo specificato nei documenti della concessione, indicando poi gli stessi elementi di valutazione, consentendo alle imprese di poter verificare anche i criteri utilizzati dalla stazione appaltante per la sua commisurazione.

Detta disposizione è stata recepita nell’articolo 167 del Nuovo Codice, d.lgs. 50/2016.

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