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Contratti di concessione: i metodi di calcolo del valore


La mancata indicazione del valore del fatturato della concessione posta in gara impedisce la formulazione di un’offerta economica corretta e consapevole e viola la libera concorrenza.

Questo il principio espresso dal Tar Umbria, Perugia, con la sentenza n. 57 del 7 aprile 2016, con la quale è stata sospesa l’efficacia di un bando di gara avente per oggetto l’affidamento in concessione del servizio di ristoro a mezzo distributori automatici.

A tal proposito si evidenzia che il Nuovo Codice, d.lgs. 50/2016, come richiesto dal legislatore europeo con la direttiva 2014/23/UE, affronta per la prima volta l’istituto della concessione in modo organico (artt. 164-169), disciplinando gli aspetti relativi alle modalità di aggiudicazione dei contratti, alla determinazione del relativo valore, oltre che alla disciplina dell’allocazione dei rischi (in particolare chiarendo che le concessioni sono contratti di durata, caratterizzati dal rischio operativo in capo al concessionario in caso di mancato ritorno economico dell’investimento effettuato).

L’articolo 167, comma 1, del d.lgs. 50/2016 stabilisce che il valore di una concessione è costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell’Iva, stimato dalla stazione appaltante quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali lavori e servizi.

Tale disposizione, al comma 4, elenca gli elementi che le stazioni appaltanti devono considerare ai fini del calcolo del valore stimato della concessione, ovvero:

a)      il valore di eventuali forme di opzione ovvero di altre forme comunque denominate di protrazione nel tempo dei relativi effetti;

b)      gli introiti derivanti dal pagamento, da parte degli utenti dei lavori e dei servizi, di tariffe e multe diverse da quelle riscosse per conto dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore;

c)      i pagamenti o qualsiasi vantaggio finanziario conferito al concessionario, in qualsivoglia forma, dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore o da altre amministrazioni pubbliche, incluse le compensazioni per l’assolvimento di un obbligo di servizio pubblico e le sovvenzioni pubbliche di investimento;

d)     il valore delle sovvenzioni o di qualsiasi altro vantaggio finanziario in qualsivoglia forma conferiti da terzi per l’esecuzione della concessione;

e)      le entrate derivanti dalla vendita di elementi dell’attivo facenti parte della concessione;

f)       il valore dell’insieme delle forniture e dei servizi messi a disposizione del concessionario dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatari, purché siano necessari per l’esecuzione dei lavori o la prestazione dei servizi;

g)      ogni premio o pagamento o diverso vantaggio economico comunque denominato ai candidati o agli offerenti;

SELF segnala il seminario di studi “Nuovo Codice Appalti: le novità punto per punto” in programma e confermato, che si svolgerà a Firenze il 17 maggio p.v.


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