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Concessione: non è sufficiente indicare il numero dei possibili utenti


La stazione appaltante è tenuta ad indicare nella legge di gara una stima, in termini monetari, del valore economico della concessione, essendo pertanto del tutto insufficiente la sola indicazione del numero dei possibili utenti.

Questo il principio ribadito dal Tar Piemonte con la sentenza n. 622 del 17 maggio 2018, con la quale sono stati annullati gli atti di una procedura di gara per la concessione del servizio di gestione di un bar all’interno di una scuola.

L’articolo 167, comma 1 e 2, del d.lgs. 50/2016 impone, anche con riferimento alle concessioni, l’inserimento nel bando di gara del fatturato della concessione (“valore della concessione, …costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell’IVA, stimato dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore, quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali lavori e servizi“).

La più recente giurisprudenza amministrativa ha rimarcato l’essenzialità ed obbligatorietà dell’indicazione nel bando di gara del valore della concessione, al fine di garantire al partecipante alla procedura la possibilità di formulare la propria offerta cognita causa, ovvero nella più completa conoscenza dei dati economici del servizio da svolgere (Cons. Stato, sent. n. 127/2018; Tar Toscana, sent. n. 173/2017; Cons. Stato, sent. n. 748/2017 e n. 4343/2016).

Come evidenziato dai giudici amministrativi, deve escludersi che l’indicazione del valore stimato della concessione possa essere surrogata dalla stima del numero dei possibili utenti, posto che la l’articolo 167 del d.lgs. 50/2016 opera un preciso riferimento a un valore della concessione stimato in termini monetari.

L’illegittimità riscontrata ha determinato il travolgimento di tutta la procedura, la dichiarazione di inefficacia del contratto stipulato all’esito della stessa e il conseguente obbligo dell’amministrazione di ripetere la gara ab origine.

La normativa dei contratti pubblici è materia di notevole complessità, sia sotto il profilo giuridico che economico, e necessita di approfondite conoscenze giuridiche, necessarie per garantire la correttezza degli atti e delle procedure di gara.

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