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Gara per distributori automatici: obbligatorio indicare il valore della concessione


La stazione appaltante è obbligata ad inserire nella lex specialis della procedura il valore della concessione, “costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell’IVA, stimato dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore, quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali lavori e servizi”.

Tale obbligo, imposto dall’articolo 167, commi 1 e 2, del d.lgs. 50/2016, riguarda tutte le concessioni, indipendentemente dalla natura della prestazione o dal valore (e quindi anche quelle di minore valore economico).

Questo il principio espresso dal Tar Toscana con la sentenza n. 173 del 1° febbraio 2017, con la quale è stato ritenuto illegittimo un bando per l’affidamento della concessione del servizio di ristoro interno tramite distributori automatici.

Nel caso di specie la stazione appaltante aveva omesso di indicare i dati economici della concessione, indicando esclusivamente una stima del numero dei possibili utenti.

Tale comportamento si pone in contrasto con l’articolo 167 del d.lgs. 50/2016 che opera, infatti, un preciso riferimento ad un valore della concessione stimato in termini monetari (secondo i precisi criteri di cui al quarto comma della disposizione).


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