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Affidamenti diretti illegittimi: è danno alla concorrenza


L’elusione o violazione delle norme dell’evidenza pubblica determinano una lesione del principio della concorrenza che si traduce in un danno nei confronti della p.a. in veste di contraente.

Trattasi di voce autonomamente valutabile e che si determina nella perdita della possibilità per l’amministrazione di conseguire, a seguito di una procedura di gara rivolta ad una adeguata platea di imprese, una prestazione oppure una fornitura ad un prezzo più vantaggioso.

Questo il principio espresso dalla Corte dei Conti, sez. centrale di Appello, con la sentenza n. 533 depositata il 12 dicembre 2017.

Nel caso di specie il funzionario pubblico era stato condannato per il delitto di turbativa d’asta aggravata, perché turbava le gare di appalto indette dall’amministrazione per la manutenzione di immobili pubblici, mediante accordi collusivi, promesse e accordi fraudolenti, facendo ricorso, in violazione della normativa di settore, all’affidamento diretto, al cottimo fiduciario e alla trattativa privata in difetto dei presupposti e assegnando i lavori prevalentemente allo stesso operatore, anche mediante l’artificioso frazionamento dei lavori, che dovevano considerarsi unitari.

Il Collegio di primo grado (sez. giur. Lombardia, sentenza n. 222/2016), aveva rigettato la domanda della Procura relativamente al danno c.d. alla concorrenza, ritenendo che non fosse stata data dimostrazione della lesione patrimoniale subita dall’amministrazione.

Di diverso avviso i giudici nella sentenza in commento secondo cui, al contrario, la violazione della concorrenza provoca un danno patrimoniale concreto e attuale per l’amministrazione, in quanto, ad esempio determina ribassi di gara inferiori a quelli conseguibili mediante l’espletamento di procedure eque e non inquinate (Corte dei Conti, sez. giur. Campania, sent. n. 321/2017; sez. giur. Trentino Alto Adige, Trento, sent. n. 17/2017; sez. giur. Toscana, sent. n. 93/2015).

Leggi la sentenza
CC Giur. I° Sez. centrake d’Appello sent. n. 533-2017


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