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Emilia, del. n. 171 – Spese di viaggio amministratori


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di rimborsare agli amministratori dell’ente le spese di viaggio sostenute per recarsi nella sede municipale o sul territorio comunale per lo svolgimento di attività inerenti il ruolo istituzionale ricoperto.

I magistrati contabili dell’Emilia, con la deliberazione 171/2017, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 23 novembre, hanno chiarito che:

  • le spese per recarsi nel territorio delle frazioni, al di fuori del capoluogo del comune, trattandosi di spese per missioni decise dagli organi di governo dell’ente locale, sono suscettibili di rimborso qualora sostenute in ragione del mandato;
  • le spese per recarsi presso la sede dell’ente sono rimborsabili esclusivamente e tassativamente sono in due casi: la partecipazione alle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi; la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate (Sez. Puglia, del. n. 28/2017; Sez. Toscana, del. n. 127/2017; Sez. Lombardia del. n. 18/2017).

In ogni caso, poi, come chiarito da un consolidato orientamento giuscontabile, l’utilizzo del mezzo privato di trasporto sarà consentito solamente per la mancanza di mezzi di trasporto pubblico o l’estrema disagevolezza dei relativi collegamenti.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Emilia Romagna del. n. 171 – 17


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