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Puglia, del. n. 28 – Amministratori: rimborso spese solo se la presenza in ufficio è necessaria


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 84, comma 3, del Tuel che disciplina il rimborso delle spese di viaggio degli amministratori che risiedono fuori dal capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente.

In particolare l’ente ha chiesto se il diritto al rimborso possa essere riconosciuto anche per la presenza finalizzata allo svolgimento dell’attività preparatoria di studio, disamina e consultazione circa i problemi da sottoporre agli organi collegiali (oltre che per quella necessaria e qualificata per la partecipazione all’attività ufficiale degli Organi assembleari come componenti).

I magistrati contabili della Puglia, con la deliberazione 28/2017, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo l’8 marzo, hanno richiamato il principio espresso dalla Sezione Autonomie con la deliberazione n. 38/2016 secondo cui il diritto al rimborso deve essere riconosciuto soltanto nei casi in cui la presenza in ufficio discenda da un obbligo giuridico (come la partecipazione alle sedute degli organi esecutivi ed assembleari) e non sia riconducibile ad una scelta discrezionale (sotto il profilo dell’an, del quomodo o del quando) dell’amministratore.

Di conseguenza, devono essere escluse dal rimborso le spese di viaggio per le presenze decise discrezionalmente, senza che sia ravvisabile l’esercizio necessario delle funzioni (Sez. Lombardia del. n. 18/2017).

A tal proposito, come evidenziato dai magistrati contabili, “l’attività di studio e di disamina delle pratiche inserite nell’ordine del giorno è in funzione di scelte meramente discrezionali dell’amministratore o del consigliere sia sull’an, che sul quantum e sul quomodo, potendo essere compiuta in località diverse dalla sede dell’ente ed essere ritenuta per ciascuna seduta indispensabile da alcuni e non da altri dei soggetti in questione, per tutte, soltanto per alcune o per nessuna delle pratiche all’ordine del giorno. E potendo, infine, essere eseguita nei giorni immediatamente precedenti, (…), ovvero in altri per una durata di una o più giornate, perciò pur essa non controllabile e variabile esclusivamente in funzione di ragioni di opportunità rimesse alle scelte di ciascun eletto; che non integrano il requisito della “necessarietà” della presenza richiesta” (Cass. civ. Sez. I, 07/10/2005, n. 19637).

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Puglia del. n. 28 – 17


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