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Toscana, del. n. 127 – Rimborso spese di viaggio sostenute dall’amministratore


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 84, comma 3, del Tuel, concernente i limiti al rimborso delle spese di viaggio sostenute dagli amministratori locali per espletare il proprio mandato.

I magistrati contabili della Toscana, con la deliberazione 127/2017, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 20 aprile, hanno ribadito che il diritto al rimborso delle spese di viaggio sostenute dall’amministratore residente fuori del capoluogo comunale ricorre solo laddove la presenza in ufficio derivi da un obbligo giuridico mentre non possono essere rimborsate le spese di viaggio per le presenze decise discrezionalmente dagli amministratori nei casi in cui non sia ravvisabile l’esercizio necessario delle funzioni (Sez. Autonomie, del, n. 38/2016; sez. contr. Lombardia, del. n. 18/2017).

Di conseguenza, è superfluo e all’atto pratico irrilevante, intervenire in sede regolamentare (o, comunque, classificatoria) per predeterminare i casi nei quali si deve ritenere sussistente il requisito della presenza “necessaria”.

Come chiarito dai magistrati contabili non possono ritenersi “necessarie” e, dunque, non possono dar luogo al rimborso delle spese di viaggio, le presenze di sindaco o assessori:

    • in orario di ricevimento al pubblico;
    • ad incontri con professionisti e cittadini per discutere su temi di interesse della comunità;
    • per incontri con i Responsabili dei Servizi per individuazione obiettivi di Piano Performance e monitoraggio della relativa attuazione subordinata a convocazione e verbalizzazione delle sedute;
    • a commissioni consiliari;
    • per le attività preparatorie di studio, disamina e consultazione delle pratiche inserite nell’ordine del giorno (in tal senso,

sez. contr. Puglia, del. n. 28/2017

    ).

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Toscana del. n. 127 – 17

 


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