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Lombardia, del. n. 18 – Rimborso spese viaggio amministratori


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 84, comma 3, Tuel, concernente i limiti al rimborso delle spese di viaggio sostenute dagli amministratori locali per espletare il proprio mandato.

In particolare l’ente ha chiesto se tale rimborso possa spettare al Sindaco che abbia rinunciato all’indennità di funzione per le presenze in ufficio in giorni diversi da quelli delle sedute della Giunta e del Consiglio.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 18/2017, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 13 febbraio, hanno ribadito che il rimborso delle spese di viaggio è ammesso solo se “necessitato”, ovvero nel caso in cui la presenza presso la sede degli uffici sia inerente all’effettivo svolgimento di funzioni proprie o delegate, come la partecipazione alle sedute degli organi esecutivi ed assembleari.

È da escludersi, pertanto, la rimborsabilità delle spese di viaggio sostenute per le presenze in ufficio discrezionalmente rimesse alla valutazione soggettiva dall’amministratore locale (ad esempio, in giorni diversi da quelli delle sedute degli organi di appartenenza), in quanto tali costi devono considerarsi coperti dall’indennità di funzione di cui all’articolo 82 del Tuel.

La rinuncia volontaria a tale indennità, con cui devono intendersi remunerate anche le spese di viaggio per le presenze “non necessarie”, comporta pertanto che rimangano a carico dell’amministratore tutte le spese sostenute per espletare il proprio mandato.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Lombardia del. n. 18 – 17


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