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False timbrature: legittimo il licenziamento senza preavviso


E’ legittimo il licenziamento senza preavviso nei confronti dei dipendenti che timbrano, gli uni per gli altri, il cartellino presenze, al fine di risultare falsamente in servizio.

Tale condotta lede irrimediabilmente il vincolo fiduciario che deve legare il dipendente all’amministrazione, non consentendo la prosecuzione nemmeno temporanea del rapporto di lavoro.

Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 25374 depositata il 25 ottobre 2017.

Nel caso di specie due dipendenti di un’Azienda pubblica di servizi alla persona erano state licenziate senza preavviso per avere timbrato in molteplici occasioni, reciprocamente l’una per l’altra, il cartellino presenze, con modalità tali da fare risultare che esse erano in servizio in giorni di riposo, così beneficiando di riposi compensativi o retribuzione straordinari non dovuti.

La Suprema Corte, confermando la sentenza di Appello, ha rigettato il ricorso proposto dalle ex dipendenti dell’Azienda ribadendo che la falsa attestazione di presenza attuata con modalità fraudolente legittima l’applicazione della sanzione del licenziamento senza preavviso (si veda anche Corte di cassazione, sezione Lavoro, sent. n. 24574/2016).

Per completezza si ricorda che la falsa attestazione in servizio, oltre a rilevare in sede penale e disciplinare, comporta anche l’obbligo, da parte del dipendente, di risarcire il danno patrimoniale e all’immagine arrecato alla p.a. datrice di lavoro (Corte dei Conti, sez. giur. Veneto, sentenza n. 20/2017; sez. giur. Toscana, sent. n. 66/2017; sez. giur. Toscana, sent. n. 128/2017; sez. giur. Friuli, sent. n. 51/2015).

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