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Assenteisti: responsabili anche per l’illecita retribuzione percepita e per danno all’immagine


Il dipendente pubblico colpevole di condotte assenteistiche, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire all’ente sia il danno inerente l’illecita retribuzione percepita che il danno all’immagine.

Questo il principio ribadito dalla Corte dei conti, sez. giur. Toscana, con la sentenza n. 128 depositata il 17 maggio 2017.

Nel caso di specie il dipendente era stato condannato in via definitiva dal giudice penale per una pluralità di episodi di truffa in danno della p.a., consistenti nell’aver comunicato l’assenza dal lavoro per inesistenti malattie ovvero attestato falsamente la propria presenza in servizio, mentre in realtà frequentava locali sportivi per interesse personale.

Come sostenuto e ribadito dalla giurisprudenza contabile, in presenza di accertata dolosa o colposa inadempienza nella dovuta prestazione lavorativa, il danno patrimoniale è quanto meno pari alla retribuzione indebitamente percepita.

Le condotte di “assenteismo”, inoltre, offuscano indubbiamente la reputazione e la considerazione dell’ente locale, suscitando sentimenti di indignazione nell’opinione pubblica con conseguente incidenza lesiva sull’immagine dell’amministrazione pubblica del dipendente colpevole (Corte dei Conti, sez. giur. Sardegna, sent. n. 22/2017; Corte dei Conti, sez. giur. Veneto, sent. n. 20/2017).

Leggi la sentenza
CC Giur. Toscana sent. n. 128 -17


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