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Licenziamento per falsa attestazione della presenza in servizio


La falsa attestazione della presenza in servizio effettuata da un pubblico dipendente omettendo di timbrare in entrata e in uscita il cartellino, nel caso in cui il lavoratore di allontanamento dal luogo di lavoro e di successivo rientro, dopo un lungo intervallo di tempo, è punita con il licenziamento per giusta causa.

E’ quanto affermato dalla Corte di cassazione, sezione Lavoro, con la sentenza n. 24574 del 1° dicembre 2016.

Nel caso di specie un dipendente dell’Agenzia delle Entrate, era stato licenziato per essersi assentato dal servizio durante il proprio turno in due giornate, omettendo di effettuare la timbratura e, quindi, rendendosi responsabile di “falsa attestazione della presenza in servizio”.

Entrambi i giudizi di merito avevano ritenuto la legittimità del licenziamento, non risultando dirimenti le previsioni di minor gravità indicate nel contratto collettivo e l’ulteriore circostanza, dedotta dal lavoratore, secondo cui l’assenza sarebbe dipesa dalla necessità di assumere farmaci in presenza di una crisi ipoglicemica.

La Cassazione ha evidenziato che nel pubblico impiego le norme dei contratti collettivi non costituiscono la fonte esclusiva da cui poter ricavare le condotte disciplinarmente rilevanti, in quanto esse devono integrarsi con le tipizzazioni previste dall’articolo 55 quater del d.lgs. 165/2001.

Detta norma, pur facendo salva la disciplina generale in materia di licenziamento disciplinare, ha introdotto specifiche fattispecie legali di recesso per giusta causa e giustificato motivo soggettivo, che sono da ritenersi aggiuntive a quelle previste dai contratti collettivi.

In questo contesto normativo, aggiunge la Corte, le clausole eventualmente difformi dei contratti collettivi sono sostituite di diritto dalle previsioni del testo unico, in quanto norme imperative ai sensi dell’art. 1339 e 1449, comma 2 del C.C.

Ciò posto, la Suprema Corte, confermando la sentenza di Appello, ha ribadito che la condotta di cui si è reso responsabile il lavoratore integra gli estremi della falsa attestazione di presenza attuata con modalità fraudolente, la cui sanzione risiede, alla luce dell’articolo 55 quater del d.lgs. 165/2001, nel licenziamento per giusta causa.

A tal proposito, non rileva quanto sostenuto dal ricorrente, circa l’inapplicabilità alla fattispecie della disposizione citata, per il fatto di essersi allontanato dal posto di lavoro senza alterare o manomettere il sistema di rilevamento delle presenze.

Questa disposizione (nel testo applicabile, precedentemente alle modifiche introdotte dall’articolo 3 comma 1 del d.lgs. 116/2016) sanzionava con il licenziamento la falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente e la giustificazione dell’assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia.

La “ratio” della disposizione è quella di garantire che la registrazione effettuata attraverso l’utilizzo del sistema di rilevazione della presenza sul luogo di lavoro è corretta solo se nell’intervallo compreso tra le timbrature in entrata ed in uscita il lavoratore è effettivamente presente in ufficio, mentre è falsa e fraudolentemente attestata nei casi in cui miri a far emergere che il lavoratore è presente in ufficio dal momento della timbratura in entrata a quello della timbratura in uscita, in contrasto con la realtà.

La fattispecie disciplinare di fonte legale si realizza, dunque, non solo nel caso di alterazione/manomissione del sistema, ma in tutti i casi in cui la timbratura, o altro sistema di registrazione della presenza in ufficio, miri a far risultare falsamente che il lavoratore è rimasto in ufficio durante l’intervallo temporale compreso tra le timbrature in entrata ed in uscita.

A conforto di questa conclusione, la Cassazione richiama l’articolo 3, comma 1, del d.lgs. 116/2016, non applicabile in quanto intervenuto successivamente rispetto al caso in esame, il quale ha modificato l’articolo 55 quater, introducendo (comma 1 bis) la disposizione per cui “costituisce falsa attestazione della presenza in servizio qualunque modalità fraudolenta posta in essere…per far risultare il dipendente in servizio o trarre in inganno l’amministrazione…”.

In proposito la Cassazione ha precisato che, nonostante l’intervento additivo non abbia efficacia retroattiva, è indiscutibile che la nuova disposizione abbia una finalità chiarificatrice idonea a orientare l’interprete nella lettura della norma preesistente in senso più rigoroso, quale misura volta a combattere l’assenteismo nella pubblica amministrazione.

Peraltro, la disciplina dettata dal d.lgs. 116/2016 in attuazione dell’articolo 17 della legge 124/2015, anche alla luce della recente sentenza della Corte Costituzionale 251/2016 che ha previsto che “Le pronunce di illegittimità costituzionale, contenute in questa decisione, sono circoscritte alle disposizioni di delegazione della legge n. 124 del 2015, oggetto del ricorso, e non si estendono alle relative disposizioni attuative. Nel caso di impugnazione di tali disposizioni, si dovrà accertare l’effettiva lesione delle competenze regionali, anche alla luce delle soluzioni correttive che il Governo riterrà di apprestare al fine di assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione”, deve essere considerata allo stato attuale pienamente efficace.


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