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Giur. Friuli, sent. n. 51– Responsabilità per falsa attestazione presenze in ufficio


Il dipendente pubblico che attesta falsamente la propria presenza in ufficio mediante l’abusivo inserimento, nella procedura informatica di gestione delle presenze dell’ente, di dati non corrispondenti al servizio effettivamente prestato, oltre a risponderne in sede penale e disciplinare, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale e all’immagine arrecato all’amministrazione di appartenenza.

Questo il principio espresso dalla Corte dei Conti, sez. giur. Friuli, nella sentenza n. 51 depositata il 9 luglio 2015.

Nel caso di specie, un’amministrazione, in esito ad una verifica in merito al rispetto dell’orario di lavoro dei dipendenti dell’area della Polizia Locale, aveva rilevato delle situazioni di irregolarità che, contestate in sede disciplinare, avevano determinato l’applicazione, nei confronti di un dipendente, della sanzione del licenziamento senza preavviso.

In particolare, era emerso che il dipendente, intervenendo sul programma informatizzato di gestione delle presenze in ufficio, aveva modificato i dati che riguardavano i propri transiti in entrata e in uscita, rappresentando, in tal modo, una situazione non veritiera che gli aveva consentito di percepire indebitamente prestazioni lavorative non rese, e di fruire, altrettanto indebitamente, di ferie non spettanti.

Il dipendente era stato condannato con sentenza penale per i reati di truffa aggravata (art. 640, comma 2, c.p.) e di accesso abusivo ad un sistema informatico (art. 615 ter, comma 2, n. 1).

La procura contabile aveva successivamente convenuto in giudizio il dipendente, ritenuto responsabile di aver causato all’ente un danno patrimoniale e all’immagine, stante la diffusione della notizia relativa agli illeciti commessi, in termini di discredito per l’ente e per gli altri dipendenti.

Come osservato dai giudici contabili, l’articolo 55-quinquies, commi 1 e 2, del d.lgs. 165/2001, statuisce che “Il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente (…) ferme le responsabilità penali e disciplinari e le relative sanzioni è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché il danno all’immagine subiti dall’amministrazione”.

Tale disposizione, nel prevedere l’obbligo specifico di risarcire il danno connesso all’assenteismo con modalità fraudolente, ha nel contempo configurato tale condotta come una specifica ipotesi di responsabilità per danno all’immagine.

Il “danno all’immagine” e “al prestigio” della Pubblica Amministrazione, riconducibile alla categoria del danno “non patrimoniale”, ex articolo 2059 c.c., consiste nella diminuita reputazione dell’ente presso i consociati, o presso una certa platea di consociati, conseguente alla lesione di diritti fondamentali della persona, riconosciuti e garantiti dalla Costituzione all’art. 2 e all’art. 97 per la “Pubblica Amministrazione” nel suo complesso (Corte dei Conti, sez. Liguria n. 153/2014; id. sez. I n. 316/2011; id. sez. III n. 335/2009; id. sez. II n. 106/2008; Cass. sentenze nn. 8827, 8828 del 2003, n. 12929 del 2007, n. 26972 del 2008).

I giudici contabili hanno quindi accolto la pretesa risarcitoria promossa dalla procura, tenuto conto che la reiterata condotta manipolativa dei dati relativi alle presenze in servizio arreca pregiudizio all’immagine dell’ente, ingenerando presso l’opinione pubblica un notevole discredito nei riguardi dell’attività istituzionale propria di tale amministrazione, nonché inevitabili riflessi negativi anche per i dipendenti che operosamente svolgono la propria attività lavorativa all’interno di tale amministrazione.

Leggi la sentenza
cc sez giur. FVG sent. n 51-15


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