Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Emilia, del. n. 88 – Adesione convenzioni Consip e rinnovo contratto appalto


Un sindaco ha chiesto un parere in merito all’obbligo di adesione alle convenzioni stipulate dalle centrali di committenza.

In particolare l’ente ha chiesto se sia possibile affidare un servizio tramite gara, nel caso in cui le condizioni della convenzione stipulata da Consip siano più gravose e non vi sia piena corrispondenza delle prestazioni offerte con quelle richieste, nonché (sempre in presenza di una convenzione stipulata da una centrale di committenza) se sia possibile prorogare un contratto in essere, qualora detta prorogabilità sia stata espressamente prevista nel bando.

I magistrati contabili dell’Emilia, con la deliberazione 88/2017, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 10 maggio, hanno chiarito che è possibile prorogare un rapporto contrattuale avente a oggetto un bene o un servizio oggetto di convenzione stipulata da una centrale di committenza, ove detta facoltà sia stata esplicitamente prevista nel bando di gara e nel contratto.

Così facendo non viene posto in essere un nuovo contratto e, dunque, non scatta l’obbligo di ricorso alle convenzioni Consip.

Relativamente alla possibilità di procedere autonomamente, in presenza di una convenzione stipulata da una centrale di committenza, i magistrati contabili hanno evidenziato che l’articolo 1, comma 510, della legge n. 208/2015, prevede che gli enti obbligati ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni stipulate da Consip o dalle altre centrali di committenza, possono procedere ad acquisti autonomi solo “qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell’amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali”.

Pertanto, non rileva né che l’ente pubblico sia in grado, stipulando in deroga, di ottenere un risparmio rispetto a dette convenzioni, né che non vi sia “piena corrispondenza delle prestazioni offerte con quelle richieste”, poiché gli acquisti in deroga sono ammessi dal legislatore nei limitati casi in cui il bene o il servizio oggetto di convenzione non siano idonei al soddisfacimento dello specifico fabbisogno per mancanza di caratteristiche essenziali.

A tal proposito è necessario evidenziare che gli enti locali, in base al comma 449 della legge 296/2006, non sono obbligati ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni Consip ma hanno la facoltà di aderirvi ovvero utilizzarne i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti.

In altri termini, non sussiste un obbligo generalizzato in capo agli enti locali di fare ricorso alle convenzioni stipulate da Consip o dai soggetti aggregatori, bensì un obbligo procedimentale di verificarne i parametri di prezzo-qualità, utilizzandoli come base di raffronto per la autonoma contrattazione.

Per gli enti locali, l’obbligo di ricorso alle convenzioni è espressamente previsto per:

Si segnalano i seminari in materia di gare:

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Emilia Romagna del. n. 88 – 17


Richiedi informazioni