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Sezioni Riunite, del. n. 12 – Esame autorizzazioni acquisti di beni/servizi autonomi


I magistrati contabili a Sezioni riunite in sede di controllo, con la deliberazione 12/2016, pubblicata sul sito il 9 agosto, hanno chiarito che gli atti di autorizzazione all’acquisizione di beni e servizi in deroga alle procedure centralizzate devono essere inviati alle sezioni regionali di controllo, laddove trattasi di amministrazioni periferiche dello Stato e enti aventi sede nelle regioni, ovvero alla Sezione centrale di controllo sulla gestione per quanto riguarda le amministrazioni centrali dello Stato e alla sezione di controllo sugli enti con riferimento agli enti sottoposti al controllo della Corte dei Conti ai sensi della legge 259/1958.

Come evidenziato dai magistrati contabili l’articolo 1, comma 510, della legge di stabilità 2016 prevede che al fine di procedere ad acquisti autonomi (nel caso in cui il bene o il servizio oggetto di convenzione sia ritenuto non idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell’amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali) sia necessaria un’apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall’organo di vertice amministrativo.

La norma prevede altresì la trasmissione del relativo atto “al competente ufficio della Corte dei conti”.

Tale obbligo di trasmissione alla Corte dei conti, come evidenziato dai magistrati contabili, non trova applicazione nel caso di acquisti in deroga nel settore dell’informatica (in tal caso, il comma 516 indica, infatti, quali destinatari delle comunicazioni delle deroghe agli acquisti centralizzati l’ANAC e l’AGID).

Leggi la deliberazione

CC controllo sezioni riunite n. 12-16


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