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Umbria, del. n. 93 – Acquisto carburante fuori convenzione CONSIP


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di approvvigionarsi di carburante in deroga alle disposizioni sugli acquisti mediante Consip, attraversi una procedura negoziata riservata alle uniche due stazioni appaltanti presenti nel territorio comunale.

L’ente ha evidenziato che vi sarebbe un risparmio di spesa legato ai costi accessori derivanti dalle maggiori distanze dal Comune dei distributori previsti dalla convenzione Consip.

I magistrati contabili dell’Umbria, con la deliberazione 93/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 20 ottobre, pur dichiarando inammissibile il quesito posto, hanno evidenziato che l’ente, nella pienezza della particolare autonomia di cui gode, potrà valutare anche soluzioni diverse, ma coerenti ai noti principi generali di efficacia, efficienza ed economicità che reggono l’azione della pubblica Amministrazione ai sensi dell’articolo 1 della legge 241/1990.

Sulla questione si rimanda ai precedenti pareri resi dalla magistratura contabile (Corte dei conti, sez. Emilia, del. n. 38/2016; sez. Friuli, del. n. 35/2016).

Per completezza, di seguito si riepiloga il quadro normativo di riferimento concernente le modalità di acquisizione servizi e forniture da parte degli enti locali:

ü  ai sensi dell’articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non è configurabile per il comune alcun un obbligo di approvvigionarsi facendo ricorso alle convenzioni della Consip. Sussiste, tuttavia, la vincolatività dei parametri prezzo-qualità delle convenzioni Consip come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;

ü  ai fini dell’approvvigionamento delle categorie merceologiche di cui all’articolo 1, comma 7, del d.l. 95/2012 (energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile), tutte le Amministrazioni pubbliche (tra le quali gli enti locali) e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione elaborato dall’ISTAT sono, comunque, tenute ad approvvigionarsi attraverso tramite convenzioni Consip.

E’ possibile effettuare affidamenti al di fuori del regime Consip a condizione che ricorrano le condizioni previste dall’articolo 1, comma 494, della legge di stabilità per il 2016:

1) siano seguite procedure a evidenza pubblica;
2) siano conseguiti risparmi nelle percentuali indicate dalla norma;
3) siano trasmesse all’Anac i contratti stipulati in deroga;
4) nei contratti sia prevista una condizione risolutiva che consenta al contraente di adeguare i corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip a condizioni di maggior vantaggio economico in percentuale superiore al 10% rispetto ai contratti già stipulati.

La possibilità di ottenere condizioni economiche migliori rispetto alle convenzioni Consip grazie al rilancio competitivo mediante procedure autonome, non risulta applicabile per il periodo 1° gennaio 2017 – 31 dicembre 2019.

  • dal 1° gennaio 2016 è necessario utilizzare le convenzioni CONSIP per l’acquisto di beni e servizi informatici e servizi di connettività (senza alcuna distinzione di valore e, dunque, anche per l’acquisto di beni e servizi informatici di importo inferiore ai 1.000 euro).

Qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell’amministrazione ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa, è possibile procedere autonomamente.

In tal caso è necessaria l’autorizzazione dell’organo di vertice amministrativo, da trasmettere poi al competente ufficio della Corte dei conti (Corte dei Conti, sez. contr. Liguria, del. n. 14/2016; sez. contr. Umbria, del. n. 52/2016; Sezioni Riunite, del. n. 12/2016)

La decisione di acquisto in autonomia per i beni e servizi informatici deve poi essere comunicata all’Anac e all’Agid.

  • ai sensi dell’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con riferimento agli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario sussiste l’obbligo di fare ricorso al Mepa ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure
  • obbligo di ricorso a Consip o ad altro soggetto aggregatore per l’acquisizione delle categorie di beni e servizi individuate con il dpcm 24 dicembre 2015.

Si segnala il ns. ciclo di seminari in materia di gare:

Il MEPA e il nuovo codice dei contratti

La prevenzione della corruzione negli appalti

Gare: le problematiche dopo il nuovo Codice

Leggi la deliberazione
cc-sez-controllo-umbria-del-n-93-16

 

 


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