E’ stato pubblicato in G.U. n. 32 del 9 febbraio 2016 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 dicembre 2015, con il quale sono state individuate le categorie di beni e servizi, nonché le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali e regionali, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale, per gli anni 2016 e 2017, sono obbligate a ricorrere a Consip o ad altro soggetto aggregatore.
Le norme sono immediatamente attuative per tutte le amministrazioni regionali e statali, mentre per gli enti locali (comuni, province, città metropolitane, comunità montane, comunità isolane e unioni di comuni) diventeranno obbligatorie da agosto (sei mesi dall’entrata in vigore del decreto).
Si evidenzia che per queste categorie di beni e servizi, l’Anac non rilascerà il codice identificativo gara (CIG) alle stazioni appaltanti che non ricorrono a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore (art. 9, comma 3, secondo perdiodo, del d.l. 66/2014).
Il decreto individua 19 categorie di beni e servizi, di cui 14 riguardano il comparto sanità.
Le ulteriori 5 categorie riguardano il settore immobiliare (con relativa soglia di importo oltre la quale scatta l’obbligatorietà dell’acquisto tramite soggetto aggregatore) ovvero:
– Vigilanza armata (soglia di 40.000 euro)
– Facility management immobili (soglia di rilevanza comunitaria)
– Pulizia di immobili (soglia comunitaria)
– Guardiania (40.000 euro)
– Manutenzione di immobili e impianti (soglia comunitaria)