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Vietati i concorsi per Vigile urbano


L’articolo 5, comma 6, del d.l. 78/2010 è una previsione speciale che vieta in modo assoluto il reclutamento di personale da adibire a funzioni di polizia locale fino al completo assorbimento del personale della polizia provinciale.

A differenza della disciplina tesa al riassorbimento generale del personale delle province e delle città metropolitane (articolo 1, comma 424, legge 190/2014), l’articolo 5 del d.l. 78/2015 non fa riferimento a contingenti assunzionali.

Di conseguenza, non risultano consentite assunzioni di personale di polizia locale neppure mediante “l’utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente”.

Questo il principio espresso dal Tar Lazio, Latina, con la sentenza n. 772 del 25 novembre 2015, con la quale ha ritenuto “atto dovuto” la decisione di un comune di sospendere una selezione avente ad oggetto il reclutamento di vigili urbani, stante la previsione del comma 6 dell’articolo 5 del d.l. 78/2010.

Nello stesso senso la posizione della magistratura contabile (Corte dei conti, sez. Lombardia, del. 416/2015; sez. Puglia, del. 201/2015 e 204/2015; sez. Toscana, del. 524/2015; sez. Campania, del. 222/2015).

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