Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di procedere, nel limite dei resti assunzionali del triennio 2011-2013, all’assunzione a tempo indeterminato di personale di polizia locale.
I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione n. 416/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 18 novembre, hanno ribadito che i comuni sono obbligati a riassorbire il personale di polizia provinciale (con divieto di assunzioni alternative fino al completo riassorbimento).
A differenza della disciplina tesa al riassorbimento generale del personale delle province e delle città metropolitane (articolo 1, comma 424, legge 190/2014), l’articolo 5 del d.l. 78/2015 non fa riferimento a contingenti assunzionali, né derivanti dalle cessazioni degli esercizi 2014 e 2015, né dal precedente triennio 2011-2013.
Nello stesso senso, Sezione Puglia, deliberazione n. 201/2015.
Le problematiche inerenti la gestione del personale saranno approfondite nel seminario di studi “Riforma della P.A.: i decreti attuativi” in programma a Firenze l’11 dicembre p.v.
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CC Sez. controllo Lombardia del. n. 416-15