Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Lombardia, del. n. 250 – Esercizio provvisorio: utilizzo entrate vincolate


Una Provincia ha chiesto un parere in merito alla contabilizzazione degli impegni di spesa derivanti da entrate vincolate durante l’esercizio provvisorio.

In particolare, l’ente ha chiesto se nell’ipotesi in cui, in costanza di esercizio provvisorio, l’ente benefici dell’assegnazione di nuovi contributi con vincolo di specifica destinazione e gli stanziamenti di spesa previsti nell’ultimo bilancio di previsione approvato relativamente al corrente esercizio finanziario non abbiano la capienza sufficiente per consentire l’assunzione degli impegni per le correlate spese vincolate, si possa procedere ad adottare le necessarie variazioni di bilancio con riferimento ai suddetti stanziamenti di spesa dell’annualità considerata o, in alternativa, se le predette assegnazioni possano transitare sui “servizi per conto terzi” in ragione del vincolo che esclude qualsiasi discrezionalità dell’ente assegnatario nella destinazione delle somme.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 250/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 30 luglio, hanno evidenziato che gli stanziamenti di spesa del bilancio di previsione hanno natura autorizzatoria, costituendo un limite agli impegni e ai pagamenti con la sola esclusione delle previsioni riguardanti i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria e i servizi per conto terzi.

La stessa natura di autorizzazione è riconosciuta per le entrate limitatamente alle sole previsioni riguardanti il ricorso all’indebitamento mediante accensione di prestiti.

In assenza dell’approvazione del bilancio da parte dell’organo consiliare dell’ente, la gestione finanziaria dell’esercizio deve svolgersi nel rispetto dei limiti fissati dall’articolo 163 del Tuel.

L’articolo 163 del Tuel, nel testo novellato in vigore dal 1° gennaio 2015, consente all’ente in esercizio provvisorio di effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato (si veda Corte dei conti, sez. contr. Lombardia, del. 97/2015).

Tale regolamentazione prevede, in particolare, alcune eccezioni al limite degli impegni per dodicesimi espressamente indicate dallo stesso articolo 163, al comma 5, nelle spese:

• tassativamente regolate dalla legge;

• non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

• a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

Lo stesso articolo 163, al successivo comma 7, prevede la possibilità di disporre variazioni di bilancio nel corso dell’esercizio provvisorio esclusivamente in determinati ipotesi.

Come evidenziato dai magistrati contabili, il caso dei contributi con specifico vincolo di destinazione ricevuti da un ente e accertati in conto competenza dell’esercizio corrente, non è di per sé specificamente considerato dalla disciplina in tema di variazioni di bilancio in esercizio provvisorio (in tal senso, sez. contr. Liguria, del. 36/2015).

In merito alla possibilità di contabilizzare tali assegnazioni tra i servizi in conto terzi, spetterà all’ente valutare in modo rigoroso, sulla base della legge o provvedimento amministrativo che dispone il trasferimento e fissa il vincolo di spesa, la totale assenza di autonomia decisionale e di discrezionalità nella destinazione della spesa.

Solo in tal caso è ammessa l’imputazione nei servizi in conto terzi.

Si ricorda che il nuovo sistema unico di contabilità sarà oggetto di approfondimento nel seminario di studi “Armonizzazione, programmazione e controllo”.

 


Richiedi informazioni