Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Lombardia, deliberazione n. 97 – Utilizzo avanzo vincolato in esercizio provvisorio


Un sindaco ha chiesto se, in regime di esercizio provvisorio, ovvero dopo un’eventuale dichiarazione di dissesto, l’ente possa procedere all’applicazione dell’avanzo vincolato (corrente e in conto capitale), determinato sulla base dei dati di preconsuntivo dell’esercizio precedente, secondo le modalità previste dal punto 8.11 del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011).

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 97/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 24 marzo, hanno chiarito che:

• le quote di avanzo vincolato, indicate dall’art. 187, comma 3-ter, del d.lgs. 267/2000, possono essere utilizzate, in costanza di esercizio provvisorio (art. 163, comma 7, e 187, comma 3, del d.lgs. n. 267/2000), anche prima della formale approvazione del rendiconto consuntivo dell’esercizio precedente, con le modalità e le procedure prescritte dal testo unico degli enti locali (art. 187, commi 3-quater e 3-quinquies), nonché dai Principi contabili applicati concernenti la programmazione e la contabilità finanziaria (Allegati 4/1 e 4/2 al d.lgs. n. 118/2011);

• le quote di avanzo vincolato, indicate dall’art. 187, comma 3-ter, del d.lgs. 267/2000, possono essere utilizzate, dopo la dichiarazione di dissesto effettuata ai sensi dell’art. 246 del d.lgs. n. 267/2000, contestualmente all’approvazione, seguendo le procedure prescritte (cfr. artt. 259, 261 e 264 d.lgs. n. 267/2000), dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. Rimangono salve, ricorrendone i presupposti, le eccezioni espressamente previste dalla legge (art. 250, comma 2, d.lgs. n. 267/2000);

• in costanza di esercizio provvisorio, il carattere finanziario dei bilanci degli enti locali, che si concreta nell’imposizione di limiti preventivi agli impegni di spesa ed ai pagamenti, impone di non superare, mensilmente, fatte salve le eccezioni previste, il dodicesimo degli importi stanziati, con riferimento all’esercizio in corso, nei programmi del bilancio triennale approvato nell’esercizio precedente (art. 163 d.lgs. n. 267/2000). Eventuali variazioni ai predetti stanziamenti sono possibili esclusivamente nei termini disposti dal Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011.

 


Richiedi informazioni